Le Comunità Energetiche Rinnovabili alla luce del decreto-legge n. 19/2025 e del decreto MASE del 16 maggio 2025

Si segnala questo articolo degli Avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola pubblicato su Lexitalia n. 7/2025.

1. Premessa. Le Comunità energetiche rinnovabili nel quadro regolatorio europeo; 2. La disciplina nazionale. I requisiti delle CER; 2.1 L’autonomia; 2.2 La forma giuridica; 2.3 La nozione di “membri” o “soci” di una CER; 3. Le novità in materia di CER: il decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025 e il Decreto MASE del 16 maggio 2025; 4. Conclusioni.

  1. Premessa. L’origine delle CER nel quadro regolatorio europeo.

La legislazione europea persegue da tempo l’obiettivo di favorire la transizione energetica attraverso politiche di promozione delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile. Invero, a partire dall’Accordo di Parigi del 2015, è stato dato un nuovo impulso alle politiche “green” mediante l’adozione di un pacchetto normativo (“Clean Energy Package”, meglio noto come Quarto Pacchetto Energia) che ha ridisegnato il mercato elettrico europeo, delineando una diversa strategia energetica.

Nel novero delle quattro direttive facenti parte del Clean Energy Package, di particolare importanza è la Direttiva 2018/2001/UE (RED II) che ha introdotto per la prima volta la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)[1].

Le CER rappresentano uno strumento particolarmente efficace per realizzare gli obiettivi europei in materia di transizione energetica, in quanto danno vita ad una collaborazione di soggetti eterogenei, pubblici e privati, riservando un ruolo attivo e nuovo anche al semplice cittadino, chiamato a partecipare attivamente alle attività del mercato energetico. In particolare, quest’ultimo aspetto ha contribuito alla definizione delle CER quali strumenti di active citizenship proprio in quanto il cittadino può partecipare ad una CER sia come mero consumatore dell’energia prodotta dalla comunità, sia come prosumer, ossia (anche) come produttore dell’energia rinnovabile e legittimato a svolgere ogni altra attività di immagazzinamento e vendita dell’energia autoprodotta [2].

All’esito di questa doverosa premessa, i paragrafi che seguono saranno dedicati alla disamina normativa delle comunità energetiche rinnovabili, avendo particolare riguardo ai recenti sviluppi che sono intervenuti in subiecta materia.

  1. La disciplina nazionale. I requisiti delle CER.

Muovendo dal contesto normativo interno, si rende opportuno osservare come l’Italia ha recepito la disciplina europea in materia di comunità energetiche rinnovabili in due momenti. Ed infatti, nelle more del recepimento della direttiva RED II, è stata introdotta una disciplina transitoria e parziale con l’art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019 (decreto Milleproroghe), in seguito convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, e i provvedimenti attuativi sulle CER, ossia la delibera ARERA 318/2020/R/eel  del 4 agosto 2020, il D.M. 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e le Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa del GSE del 2020.

In un secondo momento è quindi intervenuto il decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021, che ha dettato una disciplina compiuta delle CER, riproducendo essenzialmente quella contenuta nelle direttive europee.

Oltre al d.lgs. n. 199 del 2021, la normativa rilevante in materia è dettata dal Testo integrato autoconsumo diffuso – c.d. “TIAD” – approvato a seguito della delibera ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 con lo scopo di stabilire un quadro regolatorio per i sistemi di autoconsumo diffuso, integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e dal D.M. del 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (decreto CACER), che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile [3].

In particolare, la definizione di “comunità energetica rinnovabile” è affidata all’articolo 31 del d.lgs. 199/2021, ove si legge che la CER è “un soggetto giuridico autonomo, con struttura aperta e democratica, i cui membri sono persone fisiche, piccole imprese, associazioni con personalità di diritto privato, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti del terzo settore e di protezione ambientale, enti religiosi, nonché le amministrazioni comunali contenute nell’elenco Istat”. Scomponendo tale definizione, si può affermare che le tre caratteristiche essenziali della CER sono (i) l’autonomia, (ii) il carattere aperto e democratico della struttura e (iii) l’eterogeneità dei suoi membri. Invero, come si ricava dal comma 1, lett. a) dell’art. 31, le citate caratteristiche sono teleologicamente orientate a “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci, ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di realizzare profitti finanziari”.

2.1 L’autonomia.                            

Esaminando nel dettaglio i tratti caratteristici delle CER, come già anticipato, la stessa è innanzitutto “un soggetto giuridico autonomo”, e dunque costituisce un centro giuridico di imputazione distinto dai membri che ne fanno parte.

Invero, in tale caratteristica risiede il tratto che distingue le CER dal “mero” autoconsumo collettivo disciplinato dalla Direttiva RED II, intendendo per tale lo svolgimento delle attività di produzione, immagazzinamento e vendita dell’energia rinnovabile da parte di un gruppo di almeno due individui che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio, senza alcun obbligo di dar vita ad un soggetto giuridico distinto [4].

In particolare, l’autonomia è una caratteristica essenziale delle CER, le quali, pur essendo soggette al principio di libertà delle forme e non dovendo dunque assumere una forma giuridica particolare, devono poter agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggette a determinati obblighi.

 Peraltro, è lo stesso Considerando 71 della Direttiva RED II a stabilire che “per evitare gli abusi, e garantire un’ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti”.

L’opinione prevalente è che il requisito dell’autonomia richiesto dal d.lgs. n. 199/2021 per le CER, e dall’art. 2, par. 16, lett. a) della direttiva RED II, trovi la sua ratio nella necessità di evitare (rectius, vietare) il controllo interno ed esterno della CER.

Detto altrimenti, occorre evitare che la comunità si ritrovi sotto il controllo di un gruppo minoritario di membri o di soggetti esterni che, pur non essendo membri della comunità, vi partecipano a vario titolo: è il caso ad esempio delle ESCo (Energy Service Company), ovvero degli operatori specializzati nell’implementazione dei progetti energetici, che possono svolgere a favore sia delle CER che delle CEC attività di supporto nella costituzione e nel mantenimento della stessa [5].

2.2 La forma giuridica.

La direttiva RED II non contiene alcuna indicazione specifica in merito alla forma giuridica che deve assumere la CER, né provvede in tal senso la disciplina di cui al decreto legislativo n. 199/2021 [6].

Invero, il principio di libertà di forme è ricavabile proprio dalla Direttiva RED II, ove è previsto che “le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile” (cfr. Considerando n. 71 della Direttiva).

Tuttavia, la prefata libertà di forme risulta essere meramente apparente, dal momento che i requisiti normativamente previsti per le CER di fatto hanno delle importanti conseguenze sulla forma prescelta.

In primo luogo, infatti, il fatto che la CER debba essere un soggetto giuridico autonomo e distinto dai propri membri implica che la stessa non possa essere costituita né in forma di associazione temporanea di impresa, né di raggruppamento temporaneo di imprese. In entrambi i casi, infatti, si rinviene alla base un mandato collettivo che attribuisce la rappresentanza a uno solo degli associati, senza che ciò comporti la creazione di un soggetto giuridicamente distinto dai suoi membri.

Considerazioni simili possono essere fatte a proposito del partenariato, che costituisce appunto un’operazione contrattuale alla quale non consegue automaticamente la nascita di un soggetto autonomo dai suoi contraenti [7]. Tuttavia, ciò non preclude in toto l’utilizzo del partenariato come forma contrattuale per costituire una comunità energetica, purché venga costituito un soggetto giuridicamente distinto. È quanto accade, ad esempio, con la costituzione di una società di scopo ai sensi dell’art. 194 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per la finanza di progetto. È chiaro, dunque, che ci si può avvalere del partenariato come forma contrattuale per la costituzione di una CER, ma che lo stesso non può essere una CER.

Inoltre, il fatto che la CER non possa perseguire come obiettivo principale la realizzazione di profitti finanziari (cfr. art. 31, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 199/2021) rende inutilizzabili la maggior parte delle forme giuridiche societarie.

Una CER, ad esempio, non può assumere la forma giuridica di società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, posto che tutte queste società devono perseguire lo scopo di lucro ex art. 2247 c.c. Neppure sembra percorribile né la via delle società benefit, dal momento che  anche queste ultime devono perseguire prioritariamente lo scopo di lucro[8]; né quella di società consortile, poiché la struttura di queste società – connotata dalla presenza di un capitale fisso e la possibilità di ingresso di nuovi soci solo con il trasferimento della partecipazione già in circolazione o con delibera ad hoc di aumento del capitale sociale – contrasterebbe con il carattere aperto dell’adesione alla CER [9].

Una CER può invece assumere la forma di società cooperativa, fornendo ai propri membri benefici ambientali, economici e sociali in modo pienamente compatibile con il fine mutualistico di cui all’art. 2511 c.c., potendo comunque svolgere un’attività commerciale a scopo di lucro, purché tale attività rimanga marginale rispetto allo scopo mutualistico.

Invero, la scelta di costituire una CER in forma di società cooperativa appare idonea specialmente per la presenza di due caratteristiche, che consentirebbero di rispettare il carattere “aperto” della struttura della CER: la presenza di un capitale variabile e il principio della porta aperta.

Il primo, com’è noto, comporta l’assenza di un valore minimo di capitale sociale da sottoscrivere, mentre il secondo consente a nuovi soci di entrare a far parte della società senza la necessità di modificare l’atto costitutivo, con una notevole semplificazione degli oneri amministrativi. Non stupisce, dunque, che nello scenario italiano le CER abbiano assunto in prevalenza forma di cooperativa a mutualità prevalente sebbene, nell’esperienza concreta, l’interazione di tutta una serie di elementi, come le caratteristiche geografiche, il rapporto con le istituzioni locali e le reali motivazioni dei leader del progetto, hanno fatto sì che le stesse si presentassero in modo assai diversificato [10].

2.3 La nozione di “membri” o “soci” di una CER.

Da un punto di vista soggettivo, le Comunità energetiche rinnovabili hanno una composizione eterogenea: possono farne parte sia soggetti pubblici, sia soggetti privati appartenenti a varie categorie.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, possono essere membri o azionisti di una comunità energetica persone fisiche, piccole e medie imprese, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT [11].

Tutti i soggetti elencati dalla normativa possono essere produttori e/o consumatori, dal momento che non si rinviene alcun obbligo in capo al membro della CER di partecipare all’autoproduzione energetica, ben potendo tali soggetti aderire e rimanere nella comunità come meri consumatori [12].

Volendo semplificare, i soggetti elencati dalla normativa possono essere raggruppati nelle seguenti quattro categorie:

– gli imprenditori (commerciali, agricoli, persone fisiche o enti);

– le persone fisiche o degli enti privati che non siano imprenditori;

– gli enti privati di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e gli enti di protezione ambientale che non possono esercitare in via esclusiva o principale attività nel settore energetico;

–  gli enti pubblici.

Con riguardo alla categoria degli imprenditori, occorre considerare come gli stessi non possano esercitare in via esclusiva o principale attività nel settore energetico.

Tale divieto trova la sua ratio nella necessità di evitare che la partecipazione ad una comunità energetica possa esser mosso da altro intento (evidentemente di natura economica, come la percezione degli incentivi) rispetto a quello previsto dalla normativa che, come si è visto, consiste nell’erogazione ai soci o ai membri della CER di benefici ambientali, economici o sociali [13].

Invero, tale divieto può essere altresì letto in funzione di garanzia del carattere democratico delle comunità: in tal senso, sarebbe funzionale ad evitare che imprese leader del settore energetico possano accentrare il potere decisionale nelle proprie mani, a scapito del potere di gestione condivisa che è connotato tipico della CER [14].

Inoltre, ulteriore importante precisazione è che le imprese che possono diventare membri di una comunità energetica devono essere qualificabili come micro, piccole o medie imprese: è dunque esclusa la partecipazione delle grandi imprese, qualunque attività esse svolgano.

Per altro verso, quanto alla categoria degli enti pubblici, si segnala che a partire dal 2022 sono stati adottati una serie di interventi legislativi che hanno permesso alle pubbliche amministrazioni centrali e ad altri enti pubblici di costituire CER.

Ci si riferisce, in particolare:

– all’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 17/2022, che consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni del demanio militare di costituire comunità energetiche rinnovabili;

– all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 50/2022, secondo cui le Autorità del sistema portuale possono costituire una o più CER ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 11, della l. n. 84/94;

– all’art. 10, comma 2, del D.L. n. 144/2022, che ha previsto la possibilità per il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, e anche in deroga ai requisiti per la costituzione delle CER di cui all’art. 31, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 199/2021, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

– infine, all’art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 13/2023, che ha previsto la possibilità per l’Agenzia del Demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali, in deroga ai requisiti di cui all’art. 31, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 199/2021 [15].

Sempre con riguardo al profilo soggettivo, occorre considerare come la CER è aperta anche a soggetti vulnerabili e alle famiglie a basso reddito [16].

A tale proposito si deve rimarcare che la comunità energetica rinnovabile, ancor prima di essere modello “virtuoso” di autoproduzione il cui scopo è il miglioramento dell’efficienza energetica e la valorizzazione delle energie rinnovabili, è soprattutto una “comunità”, dunque possiede un intrinseco valore sociale, accentuato dalla previsione secondo cui possono accedervi tutti i cittadini, anche i soggetti in condizione di povertà energetica e i soggetti vulnerabili [17].

Occorre sottolineare, tuttavia, che il controllo sulla CER può essere esercitato solo da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dalla CER.

La governance di una comunità energetica rinnovabile è dunque basata sul criterio di prossimità ed è strettamente connessa alla previsione di cui all’art. 31, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui l’energia prodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità [18].

Peraltro, il fatto che la partecipazione alle CER sia aperta anche a soggetti in condizione di povertà energetica o famiglie a basso reddito conferma la previsione, contenuta nell’art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui le CER non possono operare con lo scopo prioritario di realizzare profitti finanziari [19].

Le comunità energetiche, infatti, valorizzano l’elemento del valore d’uso dell’energia anziché dello scambio, rappresentando in quest’ottica il profitto solo un elemento secondario [20]. Le CER possono essere definite degli enti di scopo, in quanto il loro oggetto – ovvero il prioritario utilizzo dell’energia autoprodotta attraverso gli impianti dalle stesse gestiti per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, senza il perseguimento in via principale del profitto finanziario  – è prestabilito e imposto direttamente dal legislatore e non può essere modificato dai partecipanti alle stesse o in sede di concreto svolgimento della loro attività [21].

  1. Le novità in materia di CER: il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 e il Decreto MASE del 16 maggio 2025.

I recenti interventi legislativi si caratterizzano per uno spiccato favor nei confronti delle Comunità energetiche rinnovabili, finalizzati ad imprimere un’accelerazione alla loro diffusione.

Tale obiettivo viene perseguito dal legislatore da un lato, allargando la platea dei soggetti che possono accedere agli incentivi e ai contributi dedicati allo sviluppo delle Comunità energetiche, e dall’altro, agevolando le modalità di accesso a tali incentivi.

Quanto al primo versante, il riferimento è al decreto legge del 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. “Decreto Bollette”), recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, che ha modificato i requisiti che i clienti finali devono rispettare per costituire una CER.

La principale novità introdotta da tale decreto è data da un notevole ampliamento del novero dei soggetti che possono aderire o costituire una CER. In seguito alle modifiche apportate all’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 dall’art. 1-bisdel D.L. n. 19/2025, infatti, la nozione di socio o membro di una CER – che prima comprendeva solo “persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti religiosi ed enti del terzo settore” – è stata estesa alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), alle aziende pubbliche per i servizi alle persone (ASP), ai consorzi di bonifica e alle associazioni ambientaliste riconosciute.

Inoltre, con l’art. 1-bis del predetto decreto-legge sono stati eliminati dall’art. 31, co. 1 del d.lgs. n. 199/2021 l’inciso secondo il quale i soci o i membri di una CER devono essere situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (lett. b)) e la previsione secondo cui “la partecipazione alle comunità energetica è aperta [anche] ai consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito e soggetti vulnerabili” (lett. d)). In realtà, la novella legislativa si è limitata ad elidere il riferimento (che, evidentemente, è parso non necessario al legislatore) ma non è affatto mutato che la partecipazione rimane aperta anche a queste categorie di soggetti.

Per altro verso, recenti interventi legislativi hanno riguardato le modalità di accesso agli incentivi e ai contributi dedicati allo sviluppo delle CER, investendo in particolare le misure di sostegno previste per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024 (c.d. decreto CACER) [22].

Il D.M. 414/2023 prevede due misure di sostegno: (i) una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa incentivabile, che può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di una potenza incentivata pari a 5 GW, comunque non oltre il 31 dicembre 2027; (ii) un contributo in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR fino al 40%, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo i cui impianti siano collocati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Ebbene, le modalità di accesso a tale ultimo contributo sono state recentemente ampliate ad opera del Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, entrato in vigore il 26 giugno 2025.

In particolare, con il citato Decreto si è ampliato notevolmente l’accesso al contributo a fondo perduto fino al 40%; tale misura, in precedenza riservata ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stata estesa a favore delle CER sviluppate nei Comuni fino a 50.000 abitanti [23].

Sempre nell’ottica di favorire la crescita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, il Decreto del 16 maggio 2025 ha introdotto una serie di specificazioni riguardanti l’erogazione del contributo PNRR.

In primis, viene specificato che la nuova disciplina si applicherà anche alle richieste già presentate prima della sua entrata in vigore.

In secondo luogo, al fine di garantire una maggiore flessibilità, il Decreto ha affiancato alla previsione secondo la quale i lavori di realizzazione degli impianti dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, un termine molto più ampio per l’effettiva entrata in esercizio degli stessi impianti, che può avvenire “entro i ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027” (art. 1, co. 1, lett. c)) [24].

È stata prevista altresì la possibilità di richiedere un anticipo del contributo fino al 30% (a fronte della disciplina precedentemente in vigore, che prevede quale limite all’anticipo del contributo la misura del 10%).

Un’ulteriore novità introdotta dal Decreto del 16 maggio 2025 riguarda l’esclusione del fattore di riduzione delle tariffe incentivanti, in caso di cumulo tra contributi in conto capitale ed incentivi, anche per le persone fisiche facenti parte della CER. Dunque, in virtù della novità sopra esposta, nel novero dei soggetti che ai sensi del DM 414/2024 (All.1 par. 3) possono accedere al contributo del 40% senza riduzione della tariffa incentivante (che, attualmente sono gli enti territoriali, le autorità locali, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale) rientrano anche le persone fisiche.

Ad ulteriore conferma del favor riservato dal legislatore alle Comunità energetiche è opportuno richiamare il D.M. n. 59 del 28 febbraio 2025, che ha posticipato il termine per presentare le richieste di accesso al contributo del 40%: la scadenza, inizialmente fissata al 31 marzo 2025, è stata estesa fino al 30 novembre 2025 [25].

  1. Conclusioni.

Il quadro normativo sinora analizzato, e in particolar modo le novità introdotte di recente in materia di Comunità energetiche rinnovabili, fanno emergere un chiaro intento del legislatore volto a promuovere la crescita e la diffusione di questi nuovi soggetti giuridici.

Come si è visto, tale obiettivo viene perseguito non solo consentendo ad un novero più ampio di soggetti di farne parte, ma anche migliorando la bancabilità dei progetti relativi agli impianti con la possibilità di ottenere un’anticipazione importante di risorse finanziarie, e, non da ultimo, intervenendo sugli aspetti prettamente burocratici.

Si tratta di modifiche tutt’altro che marginali: si pensi, ad esempio, alla previsione che estende l’erogazione del contributo del 40% a favore delle CER costituite nei Comuni fino a 50.000 abitanti, che permette ad un numero molto più elevato di Comuni di accedere al meccanismo di sostegno.

Anche la previsione di un termine fino al 31 dicembre 2027 per l’effettiva entrata in esercizio degli impianti denota la volontà di garantire una maggiore flessibilità rispetto alle tempistiche da rispettare, in un contesto, qual è quello in cui si inseriscono i contributi PNNR, caratterizzato da un lato da scadenze stringenti e, dall’altro, da tempi incerti per l’ottenimento dei titoli autorizzativi.

Il descritto quadro normativo denota, quindi, una forte consapevolezza del legislatore sul potenziale delle Comunità energetiche rinnovabili, che oramai si ergono a modelli innovativi di sostenibilità e coesione sociale, utili a fronteggiare l’imprevedibilità dei costi energetici e, al contempo, a responsabilizzare cittadini e imprese nella sfida verso la transizione energetica.

L’auspicio è che l’attenzione del legislatore – finora concentrata a garantire al fenomeno la più ampia espansione possibile, soprattutto facilitando l’accesso agli investimenti – si concentri adesso sulla semplificazione degli iteramministrativi e burocratici previsti dalla normativa, affinché non sia ostacolata la buona riuscita dei progetti.

Invero, l’ulteriore auspicio è che – a fronte di tali interventi normativi – i soggetti che potenzialmente possono costituire o divenire membri di una CER si mostrino sensibili a tale strumento di partecipazione e valorizzazione dell’energia, facilitando la transizione verso un’economia sostenibile.

Note: 

[1] Fa parte del Clean Energy Package anche la Direttiva 2019/944/Ue (Direttiva “IEMD”), recante la disciplina delle Comunità energetiche dei cittadini (CEC). Le CEC presentano forti analogie con le CER: perseguono infatti i medesimi obiettivi e condividono la maggior parte delle caratteristiche. Si distinguono però soprattutto (ma non unicamente) perché le CEC, a differenza delle CER che producono energia derivante esclusivamente da fonti rinnovabili, possono utilizzare invece anche i combustibili fossili.

[2] La Direttiva RED II ha così delineato un ruolo decisivo dei consumatori nella transizione energetica, garantendo e disciplinando il diritto di produrre energia rinnovabile sia individualmente, sia come membri di una comunità energetica. Accanto all’autoconsumo delle CER infatti, le direttive europee hanno introdotto la nozione di autoconsumo individuale, che si riferisce al cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale, e la nozione di autoconsumo in forma collettiva, ossia un gruppo di almeno due prosumers che svolgono collettivamente le stesse attività di produzione, immagazzinamento o vendita di energia rinnovabile che possono essere svolte in forma individuale. L’art. 2, punto 15, precisa che ai fini della nozione di autoconsumo collettivo gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio, senza che ciò si traduca nell’obbligo di costituire un soggetto giuridico distinto e autonomo a cui imputare l’attività comune di autoconsumo.

[3] S. LUCATTINI, Per uno studio sulle comunità energetiche rinnovabili. Tra pubblico e privato, in Le Comunità energetiche, le FER, e un nuovo modello di sviluppo sostenibile – Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche, 3, 2024.

[4] E. CUSA, Le incentivate Comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 38/2024/I.

[5] E. CUSA, Il diritto dell’Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2, 2020, 287-329. 

[6] Potenzialmente, dunque, una comunità energetica può essere costituita anche in forma non societaria. Ad esempio, le primissime comunità energetiche sono state perlopiù costituite come associazioni qualificate come ETS (Enti del terzo settore) ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017: trattasi di un modello alquanto snello che non prevede particolari obblighi di forma, non essendo richiesto l’atto pubblico né per l’atto costitutivo né per lo statuto. Una CER potrebbe essere costituita anche in forma di fondazione di partecipazione, che persegue un obiettivo senza scopo di lucro ma può esercitare attività di impresa con metodo economico, purché si tratti di esercizio funzionale alla realizzazione dei fini primari delle medesime.

[7] La Delibera ARERA 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel e le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” ammettono invece la costituzione di una CER in forma di partenariato.

[8] R. PISELLI, Le comunità energetiche quale modello organizzativo transtipico e come la regolazione pubblica indirettamente finisce per influenzarlo, in Diritto e Società, 2022, n. 4, 789

[9] A tal proposito cfr. Deliberazione n. 77/2023/PASP della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana, secondo cui “le regole di “ingresso” di nuovi soci nella compagine sociale dettate per le società a capitale fisso non sembrerebbero comunque garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria; nel quadro delineato dal legislatore nazionale e dal legislatore europeo, il modello della “comunità energetica rinnovabile” è concepito come un’entità giuridica autonoma caratterizzata da un alto livello di fluidità in ingresso e uscita dei soci, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi.”

[10] N. MAGNANI, D. PATRUCCO, Le cooperative energetiche rinnovabili in Italia: tensioni e opportunità in un contesto di trasformazione, in G. Osti, L. Pellizzoni, Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali, 2018, 189. Vi sono comunque delle caratteristiche delle società cooperative che stridono con la natura delle CER, in primis perché la libertà di ingresso non corrisponde ad una totale libertà di recesso (il recesso del socio cooperatore è limitato ai casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo e avviene su domanda di colui che intende recedere; la domanda, rivolta agli amministratori, può essere rigettata se questi ultimi ritengono che non vi siano i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto).

[11] La prima normativa transitoria in materia di CER annoverava tra i soggetti solo le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Il d.lgs. n. 199/2021 ha notevolmente ampliato le categorie, nell’ottica per cui l’apertura ad altri soggetti consente una diffusione maggiore e uno sviluppo più rapido delle comunità, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di transizione energetica. Sul punto, A. AQUILI, Innovazione e sostenibilità nel settore energetico: nuove forme partenariali e contrattuali per le comunità energetiche, in Munus, 2022.

[12] G. MULAZZANI, I modelli giuridico-gestionali per le CER nella transizione energetica, in Lo stato dell’arte delle CER, ad un anno dall’avvio del progetto: criticità e prospettive, 27 dicembre 2024;

[13] F. LUISO, Configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile: le regole per la costituzione di una CER e i benefici previsti, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche. Le Comunità energetiche, le FER e un nuovo modello di sviluppo sostenibile, 3, 2024.

[14] G.A. RUSCITTI, La disciplina giuridica delle comunità energetiche: opportunità e criticità di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, in E. DI SALVATORE (a cura di), Il futuro delle comunità energetiche, Giuffré, 2023.

[15] Cfr. sul punto il Dossier di documentazione del 11 aprile 2025 sul D.L. 19/2025 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni– D.L. 19/2025 – A.C. 2281-A” consultabile su camera.it.

[16] Anche se, come si vedrà infra, il riferimento a questa categoria di consumatori è stato eliminato a seguito delle modifiche apportate dal D.L. del 28 febbraio 2025, n. 19.

[17] G. CAVALIERI, Le comunità energetiche rinnovabili e il (possibile) ri-allineamento tra scale d’interessi, in federalismi.it, 26 marzo 2025. La dottrina ha prevalentemente affermato che la costituzione delle CER sia un’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost., del quale sarebbe possibile una concretizzazione “nuova” anche in rapporto ai servizi pubblici locali. V. sul punto, A. AQUILI, Tra innovazione e sostenibilità: le comunità energetiche rinnovabili, cit.; Secondo C. IAIONE, E. DE NICTOLIS, Le comunità energetiche tra democrazia energetica e comu­nanza d’interessi, cit., il fondamento dovrebbe rinvenirsi nel principio di comunanza di interessi, come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale in una serie di pronunce sugli articoli 38 e 43 della Costituzione.

[18] A. DE VITA, Le Comunità energetiche Rinnovabili e gli Enti pubblici territoriali: rapporti, limiti e prospettive, in Rivista Interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche. Le Comunità Energetiche, le FER e un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile, 3, 2024.

[19] A. DE VITA, Le Comunità energetiche Rinnovabili e gli Enti pubblici territoriali: rapporti, limiti e prospettive, cit.

[20] C. IAIONE, Le Comunità energetiche, la risposta locale agli stravolgimenti generati dalla globalizzazione, in Labsus, 2022 «www.labsus.org/2022/10/le-comunita-energetiche-la-risposta-locale-agli-stravolgimenti-generati-dalla globalizzazione.

[21] C. MICCICHÈ, Comunità energetiche e tessuto urbano: nuove occasioni per un accesso solidale alle energie, in Riv. Giur. Urb., 3, 2023, pp. 496 ss.

[22] Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 8, 30 e 32 del d.lgs. n. 199/2021, ha disciplinato nuove modalità di concessione degli incentivi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER, gruppi di autoconsumatori collettivi e autoconsumatori che utilizzano la rete di distribuzione a distanza. Lo stesso DM, inoltre, disciplina gli incentivi riconosciuti dall’investimento PNRR M2C2 I 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” a favore delle CER e dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

[23] In caso di approvazione della versione firmata il 16 maggio 2025, il risultato sarà una modifica del Decreto Ministeriale n. 414/2024, il cui titolo III, dedicato ai Fondi PNRR, si riferirà alle «disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR».

[24] Il decreto definisce all’art. 1, lett. b), la data di completamento dei lavori, ossia la “data di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)”. 

[25] D.L., 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60 (in G.U. 29/04/2025, n. 98). 

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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