{"id":3772,"date":"2020-04-15T16:17:40","date_gmt":"2020-04-15T14:17:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fidanziagigliola.it\/le-decisioni-del-giudice-amministrativo-in-tema-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-profili-processuali-e-interessi-costituzionali-coinvolti\/"},"modified":"2020-04-15T16:17:40","modified_gmt":"2020-04-15T14:17:40","slug":"le-decisioni-del-giudice-amministrativo-in-tema-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-profili-processuali-e-interessi-costituzionali-coinvolti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fidanziagigliola.it\/en\/le-decisioni-del-giudice-amministrativo-in-tema-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-profili-processuali-e-interessi-costituzionali-coinvolti\/","title":{"rendered":"Le decisioni del Giudice amministrativo in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19: profili processuali e interessi costituzionali coinvolti"},"content":{"rendered":"<p>Si segnala questo articolo pubblicato in Lexitalia &#8211; Rivista Internet di diritto pubblico n. 4 &#8211; 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le decisioni del Giudice amministrativo in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19: profili processuali e interessi costituzionali coinvolti.<\/strong><\/p>\n<p><strong>1) Premessa. 2) Profili processuali: la tutela cautelare monocratica ai sensi dell\u2019art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 3) Sull\u2019impugnabilit\u00e0 in appello dei decreti cautelari monocratici emanati ai sensi della disciplina emergenziale. 4) I profili costituzionali coinvolti. 5) Raccolta sistematica della giurisprudenza amministrativa. 5.1) I decreti sul bilanciamento tra la tutela della salute e le libert\u00e0 individuali di cui agli artt. 13, 16 e 17 Cost.. 5.2) I decreti sul bilanciamento tra il diritto alla salute e la libert\u00e0 di iniziativa economica. 5.3) I decreti ante causam ai sensi dell\u2019art. 56 c.p.a., sulla richiesta di integrazione avanzata dal Codacons dei dati forniti dalla Protezione Civile sull\u2019emergenza Covid-19. 5.4) Il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 7 aprile 2020, n. 735 sull\u2019ordinanza del Sindaco di Messina di registrazione dei passeggeri in transito nel Porto di Messina. 6) Conclusioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>1) Premessa.<\/strong><br \/>\nL\u2019emergenza sanitaria da Covid-19 ha inciso su profili attinenti anche alla materia della giustizia amministrativa e ha imposto una disciplina eccezionale e temporanea del processo amministrativo, derogatoria di quella ordinaria contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).<br \/>\nTale disciplina a carattere speciale \u00e8 contenuta all\u2019art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , recante \u201c<em>Nuove misure urgenti per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa<\/em>\u201d, e comprende misure volte a contemperare l\u2019esigenza costituzionale di tutelare la salute pubblica (art. 32 Cost.), con il rispetto degli altri principi costituzionalmente previsti, tra cui il diritto ad un giusto processo e il diritto di difesa (artt. 6 CEDU, 24, 111 e 113 Cost.).<br \/>\nSi \u00e8, infatti, apprestato un sistema in grado di fornire egualmente una rapida tutela alle urgenze e alle istanze delle parti.<\/p>\n<p><strong>2) Profili processuali: la tutela cautelare monocratica ai sensi dell\u2019art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.<\/strong><br \/>\nCi\u00f2 premesso, ai fini della disamina che segue, occorre analizzare la previsione normativa che sancisce la conversione ex lege del rito cautelare ordinario in quello <em>ex<\/em> art. 56 del Codice del processo amministrativo .<br \/>\nNello specifico, tale disposizione, prevista ai sensi del quarto, quinto e sesto periodo del primo comma dell\u2019art. 84 citato , consente \u2013 nel periodo tra l\u20198 marzo e il 15 aprile 2020 \u2013 di decidere, a garanzia dei succitati principi costituzionali e con il rito di cui all\u2019art. 56 del Codice del processo amministrativo, le domande cautelari, proposte e pendenti, nel rispetto dei termini di cui all\u2019art. 55, comma 5, del Codice medesimo.<br \/>\nPer la trattazione dei procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel lasso di tempo di cui sopra, \u00e8 stato, dunque, scelto di operare tramite l\u2019istituto del c.d. decreto monocratico presidenziale \u2013 gi\u00e0 previsto ai sensi dell\u2019art. 56 del Codice \u2013 alterandone, per\u00f2, la funzione, i presupposti e la stessa natura giuridica.<br \/>\nLa tutela cautelare derogatoria di cui all\u2019art. 84 del D.L. n. 18\/2020, invero, a differenza della ordinaria tutela cautelare <em>ex<\/em> art. 56, oltre ad essere limitata nel tempo \u2013 si applica ai soli procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l\u20198 marzo e il 15 aprile 2020 \u2013 non richiede nemmeno una esplicita istanza della parte, applicandosi ex lege.<br \/>\n\u00c8 direttamente l\u2019art. 84, in ragione dello stato emergenziale, a imporre la decisione monocratica con la conversione della tutela cautelare, ordinariamente collegiale, in monocratica.<br \/>\nInoltre, a differenza del decreto monocratico <em>ex<\/em> art. 56 del Codice che annovera tra i suoi presupposti applicativi la sussistenza di una situazione di \u201cestrema gravit\u00e0 ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio\u201d, la tutela cautelare derogatoria richiede la mera valutazione della sussistenza di \u201cun pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario alla decisione del ricorso\u201d ed implica, pertanto, la valutazione da parte del giudicante del <em>fumus boni iuris<\/em> e del <em>periculum in mora<\/em>.<br \/>\nTale conclusione si giustifica in virt\u00f9 della considerazione che, mentre il decreto cautelare <em>ex<\/em> art. 56 c.p.a. ha natura interinale e diretta a garantire la effettivit\u00e0, l\u2019efficacia e l\u2019utilit\u00e0 della tutela cautelare collegiale, il decreto cautelare di cui all\u2019art. 84 deve avere effetti, oltrech\u00e9 interinali, anche anticipatori della medesima tutela cautelare collegiale che dovr\u00e0 essere comunque resa nella prima data utile dopo il 15 aprile 2020.<br \/>\nCi\u00f2 perch\u00e9 la tutela cautelare monocratica speciale surroga, per il periodo temporale citato, la tutela cautelare ordinaria nelle sue due forme, monocratica e collegiale, previste dal Codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p><strong>3) Sull\u2019impugnabilit\u00e0 in appello dei decreti cautelari monocratici emanati ai sensi della disciplina emergenziale.<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 56, comma 2, del Codice del processo amministrativo sancisce la non impugnabilit\u00e0 in appello dei decreti cautelari monocratici.<br \/>\nInvero, la norma testualmente prevede, senza ammettere eccezioni, che il presidente o un magistrato da lui delegato provvede sull\u2019istanza cautelare della parte con \u201cdecreto motivato non impugnabile\u201d.<br \/>\nLa nuova disciplina a carattere straordinario, temporaneamente introdotto dal pi\u00f9 volte citato art. 84, come emerge dal dato testuale, non deroga a tale disciplina ordinaria.<br \/>\nParrebbe, dunque, non esporsi a dubbi interpretativi la questione della non impugnabilit\u00e0 in appello dei decreti monocratici di primo grado emanati in virt\u00f9 della introdotta disciplina emergenziale.<br \/>\nSul punto, tuttavia, sono emerse differenze in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha concesso in due diverse pronunce, come vedremo, un\u2019interpretazione della norma pi\u00f9 ampia.<br \/>\nNonostante l\u2019assenza di previsioni derogatorie nell\u2019art. 84 del D.L. n. 18\/2020 e, dunque, la normale applicabilit\u00e0 dell\u2019ordinario divieto di impugnazione dei decreti monocratici cautelari ai sensi dell\u2019art. 56, comma 2, del Codice, in pi\u00f9 occasioni, il Consiglio di Stato \u00e8 stato adito per chiedere la riforma dei decreti monocratici con cui i giudici di primo grado \u2013 con rito cautelare monocratico \u2013 avevano rigettato le istanze cautelari degli originari ricorrenti.<br \/>\nNel primo caso, deciso con il decreto n. 1343 del 25 marzo 2020, Sez. VI, il giudice di secondo grado, fornendo un\u2019interpretazione letterale del dettato normativo, ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione.<br \/>\nIl citato decreto \u00e8 stato, per l\u2019appunto, motivato sul fatto che l\u2019emergenza da Covid-19, in assenza di espresse disposizioni derogatorie all\u2019ordinaria disciplina codicistica, non attribuisce alla parte la facolt\u00e0 di impugnare la decisione monocratica di primo grado e cos\u00ec di eludere le regole processuali.<br \/>\nCon il secondo decreto monocratico \u2013 Consiglio di Stato, sez. III, n. 1553 del 30 marzo 2020 \u2013 invece, il giudice di appello si \u00e8 pronunciato nel senso che l\u2019impugnazione dei decreti monocratici sarebbe, de jure condito, ammissibile \u201c<em>nei soli, limitatissimi, casi in cui l\u2019effetto del decreto presidenziale del TAR produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita e che tale \u2018bene della vita\u2019 corrisponda a un diritto costituzionalmente garantito<\/em>\u201d.<br \/>\nSulla falsariga di tale ultima pronuncia, si attesta anche il terzo decreto monocratico \u2013 Consiglio di Stato, sez. III, decreto n. 1841 dell\u20198 aprile 2020 \u2013 reso su un appello di un decreto monocratico di primo grado.<br \/>\nIl giudice di appello, infatti, pur dichiarando l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019impugnazione nel caso di specie, ha sottolineato che, in genere, l\u2019appello del decreto monocratico cautelare di primo grado sarebbe ammissibile nei soli casi in cui l\u2019effetto del decreto presidenziale del TAR comporti \u201c<em>la irreversibile perdita dell\u2019oggetto dell\u2019interesse azionato<\/em>\u201d e, dunque, del bene della vita per cui era stata proposta l\u2019azione cautelare.<br \/>\nAllo stato, evidenziati i decreti emanati dal Consiglio di Stato, non \u00e8 dato trarre delle conclusioni certe ed univoche sulla questione dell\u2019impugnabilit\u00e0 o meno dei decreti cautelari monocratici di primo grado <em>ex<\/em> art. 84 del D.L. n. 18\/2020.<br \/>\nNon resta che monitorare le decisioni che da qui in avanti verranno espresse dal Consiglio di Stato sul punto, auspicando un nuovo intervento legislativo che possa chiarire, in via definitiva, la questione dell\u2019ammissibilit\u00e0 o meno dell\u2019appello dei decreti monocratici cautelari di primo grado di cui al citato art. 84.<\/p>\n<p><strong>4) I profili costituzionali coinvolti.<\/strong><br \/>\nLa normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 ha coinvolto, aprendo un inedito scenario di tensione costituzionale, oltre ai profili processuali summenzionati, anche interessi costituzionalmente tutelati.<br \/>\nTra questi, rientrano le libert\u00e0 individuali (art. 13 Cost., art. 16 Cost. e art. 17 Cost.), i diritti economici (art. 41 Cost.), nonch\u00e9 i diritti sociali, primo fra tutti il diritto alla salute (art. 32 Cost.).<br \/>\nIn particolare, lo stato emergenziale ha rinnovato l\u2019esigenza del necessario e ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, dal momento che essi si pongono in un rapporto di integrazione reciproca e non \u00e8, pertanto, possibile che uno prevalga incondizionatamente sugli altri, seppur in uno stato di eccezione, come pu\u00f2 essere definito lo stato attuale .<br \/>\nI diritti e le libert\u00e0 costituzionali, invero, essendo espressi come principi sono previsti in modo assoluto e non si pongono l\u2019uno con l\u2019altro in un rapporto gerarchico.<br \/>\nNella trattazione che segue si dar\u00e0 conto delle posizioni assunte da parte dei giudici amministrativi con riferimento all\u2019anzidetto ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali.<\/p>\n<p><strong>5) Raccolta sistematica della giurisprudenza amministrativa.<\/strong><br \/>\n<strong>5.1) I decreti sul bilanciamento tra la tutela della salute e le libert\u00e0 individuali di cui agli artt. 13, 16 e 17 Cost.<\/strong><br \/>\nSul punto, in un ordine che rispetta il criterio cronologico, si evidenziano i seguenti decreti monocratici:<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto monocratico n. 433 del 20 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto \u00e8 stato sospeso \u201cl\u2019atto di diffida e messa in quarantena\u201d disposto nei confronti del ricorrente da parte della Legione dei Carabinieri di Casal del Principe sino al 1\u00ba aprile 2020 compreso, in considerazione dell\u2019essenzialit\u00e0 del percorso seguito dalla propria abitazione sino al distributore automatico di tabacchi per l\u2019approvvigionamento degli stessi e in virt\u00f9 della sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali forensi relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell\u2019imputato per il 25 marzo 2020) ed il Tribunale di Napoli Nord &#8211; Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020).<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto monocratico n. 436 del 21 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto \u00e8 stata accolta l\u2019istanza di misure cautelari monocratiche presentata dal ricorrente e, per l\u2019effetto, disposta la sospensione del verbale di \u201cIntimazione ad osservare la permanenza domiciliare\u201d, della Legione Carabinieri Campania &#8211; Compagnia di Salerno (N.O.R. &#8211; Sezione Radiomobile), in virt\u00f9 della documentazione medica prodotta, di data anteriore all\u2019accertamento dal quale \u00e8 scaturita la contestata misura, che certificava l\u2019esistenza di esigenze di assistenza implicanti la necessit\u00e0 di sovvenire l\u2019anziana madre in funzione preventiva rispetto a possibili e pericolose evenienze.<br \/>\nTale decreto ha ritenuto l\u2019esigenza di spostamento del ricorrente \u2013 corredata da autocertificazione e documentazione medica \u2013 rientrante nei casi ammessi dalle previsioni dell\u2019ordinanza del Presidente dalla Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 che consente \u201cesclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da situazioni di necessit\u00e0 correlate ad esigenze primarie delle persone\u201d.<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto monocratico n. 471 del 24 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta dal ricorrente, in quanto dal ricorso non emergeva alcuna delle cause giustificative di esclusione dal disposto obbligo di \u201crimanere nelle proprie abitazioni\u201d, previsto dall\u2019ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020, in ragione del \u201crischio di contagio, ormai gravissimo sull\u2019intero territorio regionale\u201d.<br \/>\nNel caso di specie, dunque, il dedotto pregiudizio, posto a fondamento della richiesta misura cautelare, non risultava corroborato da adeguato supporto probatorio, in considerazione anche del tenore della dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto notorio allegata al ricorso (accudimento saltuario).<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, decreto monocratico n. 165 del 28 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto \u00e8 stata respinta la richiesta di sospensione dell\u2019ordinanza del Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano che disponeva l\u2019ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza, avanzata da un bracciante agricolo che si era allontanato dalla propria abitazione per andare a lavorare nei campi.<br \/>\nIl decreto ha espressamente ritenuto che \u201cnell\u2019attuale fase epidemica, in sede di comparazione degli interessi in conflitto, doversi dare prevalenza a quello pubblico inerente alla tutela della salute della collettivit\u00e0 e della necessit\u00e0 di arginare qualsiasi rischio di contagio\u201d.<\/p>\n<p><strong>&#8211; Consiglio di Stato, Sez. III, decreto monocratico n. 1553 del 30 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nIl decreto in esame \u00e8 stato reso sull\u2019appello del precedente decreto monocratico di primo grado (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, decreto monocratico n. 165 del 28 marzo 2020).<br \/>\nIn disparte le questioni di rito esaminate nel presente decreto (gi\u00e0 analizzate nel presente elaborato al paragrafo 3), nel merito \u00e8 stato ritenuto che il provvedimento regionale e il decreto esecutivo del Sindaco fossero stati adottati in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un\u2019espansione della pandemia, dovuta al trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle Regioni gi\u00e0 gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno.<br \/>\nTale pericolo, dunque, giustifica i predetti provvedimenti che \u201channo, ragionevolmente, imposto misure anche ulteriormente restrittive quale prevenzione\u201d.<br \/>\nE ancora: \u201cIn tale quadro, per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona &#8211; dal libero movimento, al lavoro, alla privacy &#8211; in nome di un valore di ancor pi\u00f9 primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cio\u00e8 la salute della generalit\u00e0 dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall\u2019Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo.<br \/>\nPer queste ragioni, la gravit\u00e0 del danno individuale non pu\u00f2 condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell\u2019interesse della collettivit\u00e0, corrispondente ad un interesse nazionale dell\u2019Italia oggi non superabile in alcun modo\u201d.<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Molise, Campobasso, Sez. I, decreto monocratico n. 62 del 30 marzo 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto sono stati sospesi i provvedimenti della azienda sanitaria della Regione Molise nella parte in cui \u201cimmotivatamente, dispongono il ricovero presso una struttura privata accreditata residenziale di una paziente proveniente dal Molise senza aver disposto preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus\u201d.<br \/>\n\u00c8 stato, sul punto, sottolineato che tali provvedimenti non sono sorretti da una valida motivazione che giustifichi il diverso trattamento previsto per i pazienti residenti nella Regione Molise rispetto a quelli residenti in altre Regioni, laddove solo per il trasferimento di questi ultimi presso le strutture regionali pubbliche e private accreditate \u00e8 richiesto il preventivo tampone, mentre per i pazienti residenti in Molise \u00e8 possibile il trasferimento sulla sola base della valutazione effettuata dai medici ospedalieri.<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, decreto monocratico n. 122 del 7 aprile 2020.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l\u2019adozione di un provvedimento cautelare monocratico \u2013 inaudita altera parte \u2013 di sospensione degli effetti dell\u2019ordinanza sindacale n. 9 del 2020, adottata dal Sindaco del Comune di Pula (CA) con cui, in ragione dell\u2019emergenza da Covid-19, venivano disposte stringenti limitazioni ai comportamenti delle persone.<br \/>\nNello specifico, \u00e8 stato sancito che \u201cnon appare manifestamente irragionevole, nel contesto emergenziale, la contestata scelta di limitare il numero delle volte in cui pu\u00f2 essere consentito al cittadino di recarsi in esercizi commerciali per l\u2019approvvigionamento dei necessari beni alimentari\u201d, dal momento che \u201cnella valutazione dei contrapposti interessi, nell\u2019attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libert\u00e0 individuali deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica\u201d.<\/p>\n<p><strong>5.2) I decreti sul bilanciamento tra il diritto alla salute e la libert\u00e0 di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, decreto monocratico del 27 marzo 2020, n. 235.<\/strong><br \/>\nOggetto del decreto in epigrafe \u00e8 la richiesta di tutela cautelare volta ad ottenere l\u2019annullamento, previa sospensione dell\u2019efficacia, del provvedimento di cui alle note del 12 e del 16 marzo 2020, entrambe del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Ambienti di Vita dell\u2019A.S.P. di Catania, con cui era stata inibita alla ricorrente la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di laboratorio relativa all\u2019esecuzione di test diagnostici per Coronavirus.<br \/>\nIl decreto ha respinto l\u2019istanza, evidenziando che, nell\u2019esame comparativo tra interessi coinvolti &#8211; da effettuare ai fini della concessione di misure cautelari &#8211; le esigenze di pubblico interesse, quali indicate dall\u2019Azienda Sanitaria Siciliana, fossero prevalenti rispetto agli interessi che parte ricorrente ha posto a base dell\u2019istanza di misure cautelari monocratiche.<br \/>\nInvero, l\u2019Azienda Sanitaria ha indicato specifiche ragioni in base alle quali aveva ritenuto di dover inibire alla ricorrente la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di laboratorio relativa all\u2019esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, connesse, tra l\u2019altro, al fatto che \u201c&#8230;in assenza di sintomi, pertanto, il test non appare sostenuto da un razionale (&#8230;) scientifico, in quanto non fornisce un\u2019informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere fuorviante per la popolazione\u201d, nonch\u00e9 al fatto che \u201c&#8230;la negativit\u00e0 non \u00e8 in grado di escludere l\u2019infezione, pertanto questo dato porterebbe a far abbassare la guardia in un soggetto negativo, non facendo rispettare dallo stesso le disposizioni ministeriali con grave danno per la tutela della salute pubblica\u201d.<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreto monocratico del 30 marzo 2020, n. 638.<\/strong><br \/>\nCon tale decreto \u00e8 stata rigettata l\u2019istanza cautelare monocratica della societ\u00e0 ricorrente con cui si chiedeva l\u2019annullamento, previa sospensione dell\u2019efficacia, del provvedimento di aggiudicazione del contratto di appalto per la fornitura di una soluzione pronta per la sanificazione e disinfestazione delle strutture ospedaliere.<br \/>\nIl rigetto, dando preminenza al diritto alla salute, \u00e8 stato disposto sul presupposto che: \u201cl\u2019istanza cautelare proposta da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento, avuto riguardo alle esigenze imperative connesse all\u2019esecuzione del contratto, tenuto anche conto dell\u2019attuale emergenza epidemiologica COVID-19; ci\u00f2 in quanto nell\u2019ipotesi di specie oggetto del contratto \u00e8 la fornitura di soluzione per sanificazione e disinfestazione degli ambienti ospedalieri, tanto pi\u00f9 necessaria all\u2019attualit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><strong>&#8211; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, decreto monocratico del 1\u00ba aprile 2020, n. 416.<\/strong><br \/>\nL\u2019istanza cautelare monocratica era volta ad ottenere l\u2019annullamento, previa sospensione dell\u2019efficacia, del decreto prefettizio di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale ex art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.<br \/>\nNel caso di specie, il decreto ha accolto l\u2019istanza ritenendo che a fronte della limitata attivit\u00e0 in atto svolta dalla ricorrente, peraltro, &#8220;nel rispetto di ogni e qualsiasi normativa anche emergenziale sulla sicurezza&#8221;, la stessa fosse consentita dall&#8217;art.1, lett. a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020, in quanto rientrante nell&#8217;ambito dei &#8220;servizi di informazione e comunicazione&#8221; di cui all&#8217;allegato 1 del medesimo D.P.C.M.<\/p>\n<p><strong>5.3) I decreti ante causam ai sensi dell\u2019art. 56 c.p.a., sulla richiesta avanzata dal Codacons di integrazione dei dati forniti dalla Protezione Civile sull\u2019emergenza Covid-19. <\/strong><br \/>\nIl decreto cautelare monocratico del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1841 dell\u20198 aprile 2020 \u2013 nel confermare il decreto cautelare del TAR Lazio, sez. I quater n. 2346 del 1\u00b0 aprile 2020 &#8211; ha affermato che non vi \u00e8, nella specie, n\u00e9 un formale diniego di pubblicazione di tali ulteriori dati pretesi, n\u00e9 un atto provvedimentale, comunque individuato, giacch\u00e9 la raccolta di dati regionali per la informazione ai cittadini non esprime, n\u00e9 potrebbe farlo, alcun potere autoritativo pubblico.<br \/>\nIl decreto ha, pertanto, dichiarato inammissibile la richiesta di tutela monocratica avanzata dal Codacons e volta &#8211; attraverso l\u2019impugnazione di bollettini quotidiani pubblicati dalla Protezione Civile, contenenti la raccolta di elementi acquisiti presso le Regioni su una pluralit\u00e0 di dati relativi alla situazione Covid-19 \u2013 a tutelare il diritto a conoscere, per le finalit\u00e0 proprie di cui \u00e8 portatore, informazioni e dati che mancano in detti bollettini.<br \/>\nCi\u00f2 anche sul rilievo che i dati di cui si chiede la pubblicazione \u201cnon sono di certo irreversibilmente persi ai fini dell\u2019azione di accertamento che con lo strumento appropriato l\u2019appellante potr\u00e0 formulare; non potrebbe &#8211; del resto &#8211; piegarsi uno strumento del processo amministrativo &#8211; cio\u00e8 l\u2019azione annullatoria &#8211; ad una finalit\u00e0 certamente meritevole ma estranea a detto strumento, cio\u00e8 quella di disporre in tempo reale di un quadro informativo pi\u00f9 completo rispetto a quello quotidianamente offerto dai comunicati stampa della Protezione Civile\u201d.<\/p>\n<p><strong>5.4) Il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 7 aprile 2020, n. 735 sull\u2019ordinanza del Sindaco di Messina di registrazione dei passeggeri in transito nel Porto di Messina. <\/strong><br \/>\nCon ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020, prorogabile qualora dovessero sussistere i caratteri di contingibilit\u00e0 e urgenza, il Sindaco di Messina aveva introdotto l\u2019obbligo per \u201cChiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto\u201d di registrarsi, almeno 48 ore prima dell\u2019orario previsto di partenza, \u201cnel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina\u201d, fornendo una serie di dati identificativi personali e relativi alla localit\u00e0 di provenienza, a quella di destinazione e ai motivi del trasferimento.<br \/>\nCi\u00f2 posto, il Ministero dell\u2019interno ha richiesto l\u2019intervento della sezione consultiva del Consiglio di Stato per conoscere le sue determinazioni in merito alla possibilit\u00e0 di disporre dello strumento di annullamento straordinario a tutela dell\u2019unit\u00e0 dell&#8217;ordinamento, ai sensi dell\u2019art. 138 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali e dell\u2019art. 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988, dell\u2019ordinanza sindacale in questione.<br \/>\nSul punto, il Ministero ha rilevato che \u201ca seguito dell\u2019emanazione del D.L. n. 19\/2020 viene puntualmente delineato il regime delle competenze, accentrando &#8211; stante la gravit\u00e0 e dimensione nazionale dell\u2019emergenza &#8211; a livello statale il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento, in special modo per quanto riguarda le prescrizioni che incidono su diritti anche di rango costituzionale, in relazione alle quali l\u2019ordinamento ha, quindi, stabilito una clausola di salvaguardia generale a tutela dell\u2019unit\u00e0 dell\u2019ordinamento della Repubblica . . . finalizzata a contemperare l\u2019esigenza di assicurare, alle Regioni e ai Comuni, adeguati ambiti funzionali volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza, rispetto all\u2019evolversi localmente del rischio epidemiologico, con l\u2019esigenza di salvaguardare il ruolo dello Stato di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all\u2019articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione\u201d. In tale contesto, ha osservato il Ministero, sarebbe ammessa per i Comuni \u201cesclusivamente la possibilit\u00e0 di intervenire con ordinanze all\u2019interno e conformemente alla cornice delineata dai provvedimenti statali ovvero da quelli regionali, questi ultimi nei limiti specificati dalla disposizione di legge richiamata\u201d.<br \/>\nPertanto, delineato il quadro normativo emergenziale, secondo il Ministero, l\u2019ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020 presenterebbe molteplici profili di illegittimit\u00e0 e, \u201coltre a esorbitare dal potere provvedimentale attribuito al sindaco dall\u2019art. 50 del TUOEL e a denunciare un evidente contrasto con le misure emergenziali statali\u201d finirebbe per ledere \u201cdiritti costituzionalmente sanciti\u201d invadendo \u201cper diversi aspetti, settori che la Costituzione assegna alla potest\u00e0 legislativa statale esclusiva\u201d (tra i quali il Ministero evidenzia gli artt. 3, 117, e 118 della Costituzione, nonch\u00e9 la disciplina di derivazione comunitaria in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le materie statali dell\u2019ordine e della sicurezza pubblica e della profilassi internazionale, di cui all\u2019art. 117, secondo comma lett. q), della Costituzione).<br \/>\nLa Sezione del Consiglio di Stato si \u00e8 espressa favorevolmente sulla proposta di annullamento straordinario dell\u2019ordinanza, evidenziando come in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell\u2019emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libert\u00e0 costituzionali.<br \/>\nInoltre, rileva la Sezione consultiva che l\u2019ordinanza in questione, nella parte in cui introduce, senza alcuna base di legge, un potere comunale di previa autorizzazione all\u2019ingresso e al transito sul territorio comunale, si pone altres\u00ec in contrasto diretto ed evidente con la libert\u00e0 personale e la libert\u00e0 di circolazione previste dagli artt. 13 e 16 Cost.<\/p>\n<p><strong>6) Conclusioni.<\/strong><br \/>\nL\u2019analisi delle decisioni del Giudice amministrativo in tema di contenimento dell\u2019emergenza da Covid-19 permette di cogliere alcune criticit\u00e0 che la normativa emergenziale adottata ha fatto sorgere.<br \/>\nDa un lato, pur essendo una legislazione introdotta in uno stato di emergenza, il diritto alla salute \u00e8 stato elevato a valore costituzionale primario e tutelato in modo assoluto rispetto ad ogni altro diritto fondamentale.<br \/>\nDall\u2019altro lato, detta legislazione ha lasciato, quantomeno inizialmente, spazi di incertezza che hanno determinato una conflittualit\u00e0 tra atti governativi, regionali e comunali.<br \/>\nIn questa cornice i Giudici amministrativi sono stati chiamati a dirimere i conflitti emersi, utilizzando strumenti processuali parzialmente nuovi, con celerit\u00e0 ed efficacia.<\/p>\n<p><strong>Avv. Sergio Fidanzia<\/strong><br \/>\n<strong>Avvocato amministrativista, Partner fondatore di Fidanzia Gigliola Studio legale<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si segnala questo articolo pubblicato in Lexitalia &#8211; Rivista Internet di diritto pubblico n. 4 &#8211; 2020. &nbsp; Le decisioni del Giudice amministrativo in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19: profili processuali e interessi costituzionali coinvolti. 1) Premessa. 2) Profili processuali: la tutela cautelare monocratica ai sensi dell\u2019art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 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