Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III ter – sentenza dell’8 febbraio 2024 – Pres. Stanizzi, Rel. La Malfa Ribolla.
Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso promosso da un operatore del settore aderente alla forma di incentivazione della Tariffa Fissa Onnicomprensiva per l’annullamento del provvedimento con il quale il Gestore ha provveduto all’adeguamento dell’algoritmo in virtù dell’aumento del prezzo dell’energia e dell’applicazione delle disposizioni previste dallo Spalma Incentivi.
La sentenza ha precisato che gli operatori economici che aderiscono alla TFO, non sono esposti alle fluttuazioni del mercato relativamente al prezzo dell’energia, essendo a questi assicurato per tutto il periodo di incentivazione un importo complessivo, commisurato all’energia netta immessa in rete, comprensivo del corrispettivo monetario relativo alla valorizzazione economica dell’energia elettrica; mentre, nel caso degli impianti superiori a 1 MW, “i produttori si assumono il rischio di andare sul mercato libero e di vendere l’energia ai prezzi stabiliti nei relativi contratti di vendita, non necessariamente corrispondenti al prezzo zonale orario”.
Pertanto, il Giudice, richiamando l’art. 26, comma 4, del d.l. 91/2014 il quale stabilisce che “le riduzioni dello Spalma Incentivi si applicano solo alla componente incentivante della tariffa onnicomprensiva erogata ai sensi dei D.M. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012”, ha precisato che attraverso l’adeguamento dell’algoritmo, il GSE ha correttamente rettificato il meccanismo di calcolo previsto ab origine dal sistema della tariffa onnicomprensiva.
