Consiglio di Stato: sulla legittimità del provvedimento di decadenza dagli incentivi del GSE nel caso di impianto non funzionante alla data dichiarata di entrata in esercizio.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. II – sentenza del 17 settembre 2024, n. 7614 –  Pres. Frigida, Rel. Addesso.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento del GSE di decadenza parziale dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5.5.2011 relativamente ad un impianto fotovoltaico, per il quale era stato dapprima dichiarato dal Soggetto responsabile un quantitativo di potenza generata, poi rettificato, che tuttavia non rispecchiava la reale situazione di fatto dell’impianto, poiché quest’ultimo, alla data di entrata in esercizio, generava una potenza di gran lunga inferiore a quella stimata. Solo in seguito alla sostituzione dei trasformatori inizialmente installati, che non erano funzionanti, l’impianto ha iniziato a produrre maggiori quantitativi di energia.

Sul punto, in primo luogo, il Consiglio di Stato ha chiarito la distinzione tra annullamento in autotutela del provvedimento e rettifica di quest’ultimo, rilevando che, nel caso in cui il Gestore si limiti ad accogliere l’istanza di rettifica dei dati di potenza dell’impianto formulata dal Soggetto responsabile, il potere esercitato dal GSE è il medesimo già esercitato nella fase di ammissione della precedente domanda, avendo luogo solo una correzione del dato relativo alla potenza dell’impianto. In tal caso, al di là del nomen attribuito al provvedimento, questo non presenta i caratteri di un provvedimento di secondo grado, risultando atipico rispetto al paradigma dell’art. 21-nonies L. 241/1990.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio già enunciato, secondo il quale la rappresentazione non veritiera dei fatti fornita dal Soggetto responsabile giustifica l’applicazione della deroga di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990, che consente all’Amministrazione di non rispettare il termine di 18 mesi (oggi 12 mesi) per l’esercizio dei poteri di autotutela. Nel caso all’attenzione del Collegio, in particolare, la falsa rappresentazione aveva avuto luogo mediante la dichiarazione di entrata in esercizio dell’impianto alla potenza ed alla data indicate, risultando però i quantitativi di energia registrati in tale periodo di molto inferiori a quelli di producibilità stimati.

Da ultimo, la Sezione ha chiarito un altro importante principio, ossia quello per cui, ai fini dell’accesso all’incentivo, seppure non dovesse rilevare il dato relativo a quanta energia l’impianto sia in grado di generare, risulta di centrale importanza, nel disegno del legislatore, che l’impianto sia effettivamente capace di generare energia. Pertanto, è legittimo il provvedimento di decadenza dall’incentivo di un impianto che, alla data dichiarata di entrata in esercizio, sebbene collegato alla rete, non sia in grado di generare energia.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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