T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter- sentenza del 20 maggio 2016, n. 5982 – Pres. Lo Presti, Est.Vivarelli.
Impianti fotovoltaici – Richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 – Mancanza di efficacia del titolo autorizzatorio – Diniego per il riconoscimento delle tariffe incentivanti – Legittimo.
L’articolo 1, comma 425, della legge n. 228 del 2012 stabilisce che “Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta ed ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l’autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l’allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013”.
Gli impianti sottoposti alla procedura di VIA possono beneficiare di un termine ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013, nei limiti di quanto espressamente stabilito dalla prima parte del comma, ossia solo se l’autorizzazione sia stata chiesta ed ottenuta entro il medesimo termine.
Per poter beneficiare di tale proroga non è sufficiente la mera sottoposizione al procedimento di VIA, ciò in quanto, senza la prescritta autorizzazione VIA, il titolo autorizzatorio non è efficace, difettando una condizione di efficacia, se non di legittimità dello stesso.
Pertanto, il soggetto responsabile deve dimostrare la sussistenza, entro il termine ultimo stabilito dalla legge, di due presupposti necessari e cumulativi: valido titolo autorizzatorio (completo di VIA) ed entrata in esercizio.
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da una società titolare di un impianto contro il provvedimento del GSE che ha rigettato la richiesta alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 poiché l’autorizzazione era stata chiesta ma non ottenuta dalla società ricorrente e che, pertanto, l’impianto non poteva ritenersi legittimamente ultimato nel termine.
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