Consiglio di Stato: società miste e nullità delle clausole di prelazione in favore di privati.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 28 settembre 2016 n. 4014 – Pres. Caringella, Est. Contessa

Enti pubblici – Società partecipate – Obbligo di gara nella costituzione e nella cessione di quote sociali della p.a. –  Nullità delle clausole di prelazione a favore dei soci privati 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (oggi comma 9 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016) stabilisce che “nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica”. La clausola statutaria di prelazione sulla cessione, da parte di una p.a., di una partecipazione in una società partecipata è pertanto nulla perché contrastante con il principio che postula la messa a gara delle partecipazioni nell’ambito di società miste deputate (inter alia) alla prestazione di servizi, come quello di trasporto.

Tale principio non può ritenersi limitato al solo momento della costituzione della società mista, ma deve ritenersi altresì esteso alle ipotesi in cui venga in rilievo l’alienazione di partecipazioni sociali detenute da un’amministrazione pubblica nell’ambito di una società che già risulti a composizione mista.

L’obbligo di rispettare la regola dell’evidenza pubblica per l’alienazione delle quote sociali detenute in una società mista risponde a un principio di ordine pubblico economico che presiede al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del T.A.R. Marche che aveva respinto il ricorso di due società contro gli atti di un Comune che aveva respinto l’istanza finalizzata ad esercitare il diritto di prelazione sulle quote sociali da alienare di una società mista.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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