T.A.R. Lazio – Roma – Sez. I – Sentenza del 25 febbraio 2021, n. 2318 – Pres. Savo Amodio, Rel. di Nezza
Iscrizione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di un operatore di telecomunicazioni a seguito di applicazione della penale da ritardo – Illegittimità del provvedimento di iscrizione per carenza di motivazione e per mancata valutazione delle ragioni della conferenza e dell’utilità della notizia segnalata.
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha chiarito (nell’ambito di una convenzione quadro Consip) che, nel caso in cui una stazione appaltante applichi ad un operatore economico una penale da ritardo, l’ANAC, prima dell’iscrizione al Casellario informatico della notizia segnalata, sia tenuta a valutare l’utilità e la conferenza della notizia alla luce delle circostanze evidenziate dall’operatore economico nella propria memoria difensiva resa nel procedimento e a verificare globalmente l’affidabilità dell’impresa.
Nel caso di specie, l’operatore di telecomunicazioni – nella propria memoria davanti all’ANAC – aveva evidenziato l’irrilevanza degli inadempimenti contestati, trattandosi di “penali non sintomatiche di significative carenze nell’esecuzione del contratto e da rapportare all’intero “sforzo globale” per l’esecuzione di Consip”, tanto più che tali ritardi si erano verificati nella fase precontrattuale con l’amministrazione ordinante e quindi, al massimo, avrebbero potuto riguardare gli obblighi assunti a monte nei confronti di Consip. L’ANAC, tuttavia, si è limitata a non tenere conto di tali circostanze, rilevando che l’annotazione ha il solo scopo di rendere pubblici i fatti noti segnalati e che tale iscrizione non comporta l’automatica esclusione dalle gare.
Il TAR del Lazio, oltre ad aver stabilito che il provvedimento è illegittimo per carenza di motivazione, ha evidenziato che l’importo della penale da ritardo deve essere conteggiato – ai fini della rilevanza nel procedimento di iscrizione nel Casellario – sul valore complessivo della convenzione e non sul singolo ordinativo di fornitura.
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