Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, sentenza del 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, Pres. E. Regan, Rel. E. Juhász – Sisal S.p.A., Stanleybet Malta Ltd. e Magellan Robotech Ltd. c./ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lotterie Nazionali S.r.l. e Lottomatica Holding S.r.l.
E’ conforme con il diritto dell’Unione Europea il diritto nazionale che preveda, senza indire nuova gara, il rinnovo della concessione in favore del concessionario aggiudicatario della gara originaria quando l’opzione di rinnovo veniva espressamente prevista nell’originario contratto di concessione.
A tal fine, non rileva che il rinnovo sia disposto due anni prima la scadenza della concessione originaria né che siano previste modifiche alle modalità di pagamento del canone che non integrano “modifiche sostanziali” “alterazione dell’equilibrio economico” del rapporto quando maggiormente gravose per il concessionario.
Il testo della sentenza è consultabile qui.

