T.A.R. Lazio – Roma – Sez. II – Sentenza del 4 novembre 2021, n. 11309/2021 – Pres. Francesco Riccio, Rel. Monica.
E’ conforme all’art. 1, comma 10, Legge n. 11 del 2016 e all’art. 50 D.lgs. n. 50 del 2016 la previsione della lex specialis di gara che, in materia di clausola sociale, non obblighi il concorrente all’automatico riassorbimento di tutto il personale già adoperato dal gestore uscente per l’esecuzione della commessa, ma si limiti a fornire dei criteri di regolazione del fenomeno, atteso che l’obbligo “attenuato” imposto dalla clausola sociale si traduce nella facoltà del concorrente di scegliere le concrete modalità di attuazione della clausola soprattutto sotto il profilo della quantità del personale eventualmente da assorbire.
Nel caso di specie, il TAR, con riferimento a un appalto di servizi di contact center, ha altresì ritenuto non annullabile l’intera procedura di gara sul presupposto del sopravvenuto squilibrio delle condizioni economiche contrattuali determinato dal dilungarsi delle tempistiche della procedura, rilevando l’eventuale incremento dei costi e/o dei prezzi soltanto nella fase esecutiva nella quale il mantenimento della convenienza del contratto per il privato è garantita dallo strumento ad hoc della revisione dei prezzi.
Il testo della sentenza è consultabile qui.

