T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III – sentenza del 22 aprile 2016, n. 4667 – Pres. Di Nezza, Est.Verlengia.
Impianto fotovoltaico – Maggiorazione del 10% della componente incentivante ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011 – Criteri per il riconoscimento della maggiorazione – Esclusione della qualifica di semilavorato. Annullamento in autotutela – Legittimo.
Il riconoscimento della maggiorazione del 10% della componente incentivante di cui all’articolo 14, comma 1, lett. d) del d.m. 5 maggio 2011 presuppone la riconducibilità dei componenti dell’impianto diversi dal lavoro ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea per non meno del 60% del costo di investimento.
Il paragrafo 4.5.1.1 delle Regole Applicative concede una deroga per accedere alla maggiorazione predetta qualora almeno un componente (inteso come: silicio cristallino, wafer o cella) sia prodotto in UE/SEE.
Il gas silano, anche nel caso in cui sia di origine europea è da considerarsi come materia prima, dunque non è annoverabile tra i componenti o semilavorati validi al fine del riconoscimento della maggiorazione richiesta.
Infatti la stessa circostanza che il silicio cristallino (componente che assurge a semilavorato) risulti dalla scissione del gas silano e che tale operazione (la produzione del silicio) venga effettuata in area extra UE/SEE, esclude che possa estendersi al gas silano la qualifica di semilavorato oggetto della deroga di cui si tratta.
L’annullamento d’ufficio, intervenuto a distanza di due anni dal riconoscimento della maggiorazione rappresenta un periodo non irragionevole in quanto la società ricorrente, nel dichiarare la sussistenza per la maggiorazione poi annullata, ha depositato documentazione in relazione alla quale la mancanza dei presupposti per il beneficio non si rendeva evidente.
Infatti, il limite temporale all’esercizio del potere di autotutela (diciotto mesi), introdotto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, anche ove si ritenesse prevalere sulla normativa speciale, di cui agli articoli 23 e 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e all’articolo 11 del d.m. 31 gennaio 2011 di attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo n, 28 del 2011, non troverebbe qui applicazione ratione temporis.
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da una società titolare di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento del GSE con cui esso, a distanza di due anni, ha annullato in autotutela il provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 nella parte in cui aveva riconosciuto la maggiorazione del 10% della componente incentivante di cui all’articolo 14, comma 1, lett. d) del suddetto d.m. in quanto il solo componente verificato mediante tracciabilità in fase di ispezione del processo produttivo era il gas silano.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


