Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione – sentenza del 5 aprile 2016, nella causa C-689/13 – Pres. Lenaerts, Est. Juhàsz.
Appalti pubblici – Ricorso principale e ricorso incidentale “escludente” – Divieto di esame prioritario del ricorso incidentale in caso di violazione del diritto dell’Unione Europea – Obbligo della sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rinvio alla Corte di Giustizia ex articolo 267 TFUE e non di rimessione all’Adunanza Plenaria sulle questioni di diritto dell’Unione Europea – Obbligo del giudice nazionale di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia.
L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, impedisce che il ricorso principale di un offerente sia dichiarato irricevibile a seguito dell’esame prioritario del ricorso incidentale cd. “escludente”, qualora il ricorrente principale sia stato o rischi di essere leso da una violazione del diritto dell’Unione Europea. Ai fini dell’applicazione di questo principio risulta irrilevante il numero dei partecipanti che abbiano presentato ricorsi e l’eventuale divergenza dei motivi dedotti.
Relativamente a questioni di interpretazione o validità del diritto dell’Unione, la singola sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento dell’Adunanza Plenaria sul punto, non deve rimettere a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione, bensì deve effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex articolo 267 TFUE.
L’”effetto utile” di quest’ultimo comporta dunque che il giudice nazionale, dopo aver chiesto e ottenuto la risposta della Corte di Giustizia o allorché la giurisprudenza della stessa sia già chiara sul punto, debba applicare quella interpretazione del diritto dell’Unione anche disapplicando, se occorre, il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria.
Nel caso di specie una sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, in materia di appalti di servizi, era stata impugnata dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dalla società esclusa, mentre l’aggiudicataria aveva interposto appello incidentale lamentando che il giudice di primo grado non aveva esaminato prioritariamente il suo ricorso incidentale escludente, in osservanza del principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 7 aprile 2011.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


