CORTE GIUSTIZIA UE, SEZ. II – sentenza 8 settembre 2016 (C- 225/15) – Pres. Ilešič, Rel. Toader.
Concessione di giochi e scommesse – Dimostrazione della capacità economico-finanziaria – Esclusivamente con attestazioni rilasciate da due istituti bancari – Limitazione alla libertà di stabilimento – Legittimità
Nella materia delle concessioni di giochi e scommesse non esiste una disciplina armonica tra gli Stati membri che, pertanto, godono di ampia discrezionalità in materia di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. Gli Stati membri sono, dunque, liberi di prevedere misure più o meno restrittive all’esercizio dell’attività economica di raccolta scommesse, con l’unico limite della proporzionalità e della loro giustificazione per motivi imperativi di interesse generale.
Pertanto, la disposizione nazionale che subordina l’esercizio dell’attività economica all’obbligo di presentare attestazioni provenienti da due operatori bancari distinti, costituisce una deroga alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), legittima se giustificata – come nel caso del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 – dall’obiettivo di contrastare la criminalità legata ai giochi d’azzardo.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


