T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. Terza Quater – sentenza 11 gennaio 2017, n. 451 – Pres. Sapone, Est. Santini.
Sanità pubblica – Principio comunitario di precauzione – Probabilità del rischio di danno reale per la salute – Necessità.
Per quanto concerne l’adozione di misure protettive per la salute delle persone, queste possono essere ammesse anche nel caso in cui sussistano incertezze quanto all’esistenza o alla portata dei rischi, ma persista comunque la probabilità di un rischio per la salute.
In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il principio di precauzione, di cui agli artt. 116 e 177 della Direttiva 6 novembre 2011, n. 83, implica, in primo luogo, una valutazione non meramente ipotetica del rischio, e, in caso di incertezza, imprecisione o inconcludenza degli studi condotti, la necessaria ricorrenza di probabilità di danno reale alla salute.
In particolare, l’attuazione concreta del predetto principio è rimessa all’autorità competente nell’esercizio del suo potere discrezione che, in ogni caso, non può essere esercitato sulla base di mere supposizioni.
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha accolto per difetto di istruttoria e di motivazione un ricorso presentato da una società farmaceutica contro il decreto del Ministero della Salute 2 dicembre 2015 con il quale il Ministero, a seguito delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco, aveva vietato “ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della efedrina, a scopo dimagrante, e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo, a scopo dimagrante”.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


