T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter- sentenza del 24 gennaio 2017, n. 1242 – Pres. Lo Presti, Est. Francavilla.
Impianti fotovoltaici – Somme erogate a titolo di rivalutazione Istat ai sensi del Primo Conto Energia – Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo – Non sussiste legittimo affidamento – Recupero somme – Legittimo.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti finalizzati al recupero di incentivi già erogati e l’accertamento del diritto della società ricorrente alla legittimità degli incentivi percepiti rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010.
E’ legittimo il provvedimento di recupero di somme erogate ai sensi del d.m. 28 luglio 2005 (c.d. Primo Conto Energia) a titolo di rivalutazione Istat stante la natura interpretativa delle specifiche normative apportate dal d.m. 6 febbraio 2006 al d.m. 28 luglio 2005 che hanno escluso l’aggiornamento ISTAT della tariffa per tutti gli impianti per i quali la domanda di ammissione era stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso Primo Conto Energia.
Ciò comporta, come rilevato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2012, che nella fattispecie non sia configurabile la violazione del principio di retroattività e che non possa ipotizzarsi, a favore dei soggetti che hanno presentato domande d’incentivazione negli anni 2005/2006, alcun legittimo affidamento in relazione ad una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatore esperti del settore.
Dunque, nel caso di erogazione indebite di somme di denaro a carico dell’erario si configura un vero e proprio dovere il recupero delle stesse, operato dall’amministrazione, a fronte del quale l’eventuale affidamento del percipiente non è meritevole di giuridica tutela.
Tale doverosità del recupero di somme pubbliche indebitamente corrisposte assume una pregnanza del tutto particolare nel settore degli incentivi per le energie rinnovabili in cui la corretta allocazione delle risorse pubbliche risponde all’esigenza, tutelata dal legislatore comunitario e nazionale, di incentivare i soli impianti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente e che, come tali, consentano di raggiungere gli obiettivi in termini di produzione di energia rinnovabile, posti a carico del nostro Paese dai trattati internazionali.
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da una società titolare di 5 impianti fotovoltaici, cui il G.S.E., dopo l’ammissione alle tariffe incentivanti del d.m. 28 luglio 2005 (cd. “Primo Conto Energia”), ha comunicato il recupero della rivalutazione ISTAT delle medesime tariffe in precedenza concesse per effetto delle specifiche apportate dal d.m. 6 febbraio 2006, giudicate legittime dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 2012.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente
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