Adunanza Plenaria: obbligo di indicazione da parte del concorrente dei costi interni per la sicurezza del lavoro

Adunanza Plenaria – sentenza del 20 marzo 2015 n. 1  – Pres. Giovannini – Est. Meschino.

Offerta economica per esecuzione di lavori – Oneri di sicurezza interni o aziendali – Obbligo di indicazione del concorrente.

L’Adunanza Plenaria ha affermato il seguente principio di diritto: “nelle procedure di affidamento dei lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”. L’obbligo di procedere alla piena indicazione di tali costi, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricava in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia, date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. In relazione a questi articoli infatti l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendale non può che essere assolto dal concorrente, unico soggetto in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa ed operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli interna corporis dei concorrenti. Secondo l’Adunanza Plenaria un approccio ermeneutico che non imponesse la specificazione dei costi interni nell’offerta per lavori priverebbe il giudizio di anomalia delle previe indicazioni al riguardo da sottoporre a verifica così inficiando l’attendibilità del giudizio finale. Per quanto considerato, a presidio dei diritti fondamentali dei lavoratori, sanciti nella stessa Costituzione (articoli 32, 35 e 41), si deve fare capo ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata, che porta a ritenere l’obbligo dei concorrenti di indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori.

 Nel caso di specie, la Società non riportava all’interno dell’offerta economica presentata gli oneri di sicurezza interni o aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica. Da tale mancanza ne derivava un’offerta incompleta e, dunque, la Società si rendeva suscettibile di esclusione.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.