Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. II – sentenza del 13 febbraio 2026, n. 1162 – Pres. Forlenza, Rel. Cocomile.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Gestore dei Servizi Energetici avverso la sentenza n. 14350/2025 del TAR Lazio che aveva riconosciuto il diritto di un operatore economico a percepire retroattivamente i certificati verdi sulla produzione energetica già incentivata attraverso il meccanismo Cip 6/92, da cui l’operatore era successivamente decaduto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la normativa sui certificati verdi di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. 79/1999 e art. 14, comma 1, D.M. 18 dicembre 2008, debba essere interpretata conformemente al tenore letterale delle disposizioni citate ed in maniera rigorosa, non potendo ammettersi – in difetto di un’esplicita previsione normativa in tal senso – un’espansione della quota incentivabile mediante certificati verdi a fronte della decadenza maturata rispetto ad altro meccanismo.
Sul punto, infatti, il Collegio ha rilevato come la normativa di riferimento, che impone al produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile di scegliere tra l’adesione alla Convenzione Cip 6/92 e l’emissione dei certificati verdi in proprio favore, non prevede la possibilità per l’operatore che abbia “rinunciato” alla Convenzione Cip 6 di conseguire ora per allora i certificati verdi che avrebbe conseguito in luogo degli incentivi Cip 6/92.
Tale possibilità, prosegue il Consiglio di Stato, oltre che essere contraria al principio di alternatività delle misure incentivanti, contrasta con la natura di interesse legittimo propria del regime di incentivazione tramite certificati verdi poiché consentirebbe all’operatore economico, in assenza di una previsione di legge, di “riespandere” la quota di energia incentivabile attraverso i certificati verdi anche in assenza della necessaria attività amministrativa.
Inoltre, il Collegio ha rilevato come l’erronea interpretazione seguita dal TAR violerebbe i principi di autoresponsabilità, per cui gravano in capo al solo operatore le eventuali conseguenze negative del mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa, e di parità di trattamento, non essendo compatibile con l’ordinamento la possibilità di mutare ex post, e con effetti retroattivi, la decisione in merito a quale incentivo accordare preferenza, a fronte dell’acclarata decadenza da altra forma di incentivazione.
