Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza del 31 agosto 2015 n. 4035 – Pres. Pajno, Est. Tarantino.
Project financing – Atto della Stazione appaltante conclusivo della c.d. prima fase di selezione della proposta – Immediata impugnabilità – Atto discrezionale – E’ sindacabile in sede amministrativa di giurisdizione di legittimità.
Nel procedimento di project financing l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. La scelta della proposta migliore che viene ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica da parte della Commissione, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo. Tale scelta configura l’atto conclusivo del primo subprocedimento in cui si articola il procedimento di project financing, poiché porta ad individuare il promotore finanziario, attribuendo a quest’ultimo un vantaggio e determinando il sorgere di un vincolo in capo all’amministrazione di procedere alla gara e alla realizzazione dell’opera.
Deve ritenersi legittimo il provvedimento della Commissione di gara recante l’esclusione di un progetto presentato da una Società promotrice in caso di valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara.
Nel caso di specie (Nodo di scambio Marconi a Roma) il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondati i vizi di illogicità o contraddittorietà denunciati dall’appellante principale riguardo al giudizio della Commissione tecnica, che individuava criticità di carattere economico-finanziario in relazione alla proposta presentata.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


