Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili – ordinanza del 27 aprile 2017, n. 10411 – Pres. Amoroso, Est. De Chiara.
Impianti fotovoltaici – Provvedimenti del GSE riguardanti le tariffe incentivanti – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La controversia avente ad oggetto le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili previste dal d.m. 28 luglio 2005 rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010 che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.
Ed invero si tratta di una controversia attinente ad un provvedimento, così come previsto nella disposizione di legge citata, concernente la “produzione di energia”, essendo la previsione di incentivi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale.
Inoltre, la causa vede contrapposti alla società attrice soggetti tutti appartenenti alla pubblica amministrazione, compreso il GSE, società per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che attende alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U. 24/02/2014, n. 4326).
Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal GSE in pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale civile avviato da una società titolare di un impianto fotovoltaico, cui il G.S.E., dopo l’ammissione alle tariffe incentivanti del d.m. 28 luglio 2005 (cd. “Primo Conto Energia”), ha comunicato il recupero della rivalutazione ISTAT delle medesime tariffe in precedenza concesse per effetto delle specifiche apportate dal d.m. 6 febbraio 2006, giudicate legittime dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4.del 2012.
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