Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, sentenza del 4 ottobre 2018 causa C-242/2017 Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) S.p.A. c. GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Certificati Verdi – decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi energetici – obbligo di esibire i certificati di sostenibilità ambientale anche per gli intermediari a prescindere dall’effettiva disponibilità del prodotto intermediato
Non essendo prevista a norma della direttiva 2009/28 un’esplicita definizione di “operatore economico”, non è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea una disciplina più restrittiva adottata dal legislatore italiano in base alla quale l’intermediario è qualificato quale “operatore economico” e perciò soggetto all’obbligo di esibizione dei certificati di sostenibilità, a prescindere dalla disponibilità fisica del prodotto intermediato.
Il Sistema ISCC (Internaional Sustainability and Carbon Certification) opera unicamente in relazione al biocarburante e perciò di per sé non è ostativo alla previsione di un sistema nazionale di certificazione con riferimento ai bioliquidi più stringente del primo.
La disposizione italiana, di fatti, persegue un obiettivo compatibile con il diritto unionale, ossia quello di garantire la tracciabilità dei bioliquidi nella filiera di distribuzione, al fine di controllare la produzione e la commercializzazione così come anche prevenire il rischio di frodi poste in essere dai – essendo all’uopo sufficiente la mera disponibilità giudica dei bioliquidi.
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