Sezioni Unite della Corte di Cassazione: sulla violazione dei limiti esterni della giurisdizione, quale vizio delle sentenze del giudice amministrativo denunziabile con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 111, comma 8, della Costituzione.

Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 21869 del 30 agosto 2019, Pres. Tirelli, Est. Falaschi.

Violazione dei principi in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Articoli 99 e 112 del codice di procedura civile – Eccesso di potere giurisdizionale – Non sussistenza.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato che la violazione, pur se abnorme, di norme procedurali non integra il superamento del limite esterno della giurisdizione.

La Corte ha, infatti, precisato che il proprio sindacato non può estendersi, a patto di non violare il dettato costituzionale, sino a ricomprendere le modalità attraverso cui la giurisdizione è stata esercitata.

L’eccesso di potere giurisdizionale – quale vizio delle sentenze del giudice amministrativo denunziabile con ricorso per cassazione – integrante la violazione dei limiti esterni della giurisdizione “è configurabile quando il giudice stesso, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell’atto, esprimendo, pur nel rispetto della formula di annullamento, la volontà di sostituirsi a quella della amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto ad una giurisdizione di legittimità”.

Pertanto, eventuali error in iudicando o in procedendo, rientrando nei limiti interni della giurisdizione, rimangono estranei al sindacato della Corte di Cassazione.

In particolare, nel caso oggetto del giudizio è stato affermato che la sentenza del Consiglio di Stato che revochi una sentenza affetta da errore di fatto – per avere il giudice, a causa di un vizio percettivo nella lettura degli atti, omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla conformità della normativa nazionale con il diritto europeo – non integra la violazione di un limite esterno alla giurisdizione, bensì violazione di norme procedurali che, pur se abnorme, non può integrare il superamento del limite esterno della giurisdizione.

 

Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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