T.A.R. Lazio, Roma – sez. I quater – sentenza del 21 maggio 2015 n. 7352 – Pres. Orciuolo, Est. Lo Presti.
Pubblico impiego – Conferimento da parte del C.S.M. di incarichi direttivi ai magistrati – Criteri di valutazione – Prevalenza del candidato con pregresse esperienza direttive.
In base all’attuale normativa del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, concernente il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati, per la posizione di un candidato valutato positivamente, assume rilevanza il parametro delle attitudini e quello del merito, che in una valutazione integrata confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal C.S.M., sebbene espressione di un’ampia valutazione discrezionale, sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà, essendo pacifico che le valutazioni dell’organo di autogoverno non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità atteso che la singolare posizione costituzionale del C.S.M. non permette di escludere la sua azione dall’ordinario regime di controllo valevole per tutta l’attività amministrativa. La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come ciascun concorso per il conferimento di un incarico direttivo (o semidirettivo) dia luogo a una valutazione dei tre parametri delle attitudini, del merito e dell’anzianità per ciascun magistrato interessato, che devono essere presi in considerazione opportunamente integrati tra di loro. Non si tratta quindi di introdurre una relazione gerarchica fra i diversi indici attitudinali previsti dalla normativa, né di precludere l’accesso all’incarico direttivo de quo a magistrati privi di pregresse esperienze direttive, quanto piuttosto di riconoscere, alla stregua di comuni elementi di ragionevolezza, dai quali non è possibile prescindere per una interpretazione razionale e teleologicamente orientata del dato normativo, che il pregresso svolgimento delle medesime funzioni direttive o semidirettive, a maggior ragione se presso lo stesso ufficio o presso uffici analoghi a quello da ricoprire, vale ad evidenziare nella maniera migliore le capacità organizzative e l’attitudine alla direzione o , al contrario, il difetto dei requisiti attitudinali.
Nel caso di specie il TAR ha accolto il ricorso, poiché l’apprezzamento effettuato dal C.S.M. riguardo le pregresse esperienze direttive del candidato, non sono state adeguatamente valutate dal C.S.M. come invece prescritto dalla normativa primaria e secondaria che attribuisce rilievo preminente alle capacità di direzione ed organizzazione desunte dal pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive.
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