T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter – sentenza del 29 gennaio 2016, n. 1334 – Pres. Di Nezza, Est. Verlengia.
Termoelettrico – Qualifica di operatore economico – Decadenza dagli incentivi per mancanza dei requisiti di sostenibilità previsti dal d.m. 23 gennaio 2012 – Legittima.
La qualifica di operatore economico ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 deve essere riferita a qualunque soggetto della filiera di consegna del biocarburante, ricomprendendovi anche gli intermediari.
La qualifica si assume non per via della detenzione del bioliquido, ma per la circostanza di offrirlo o metterlo a disposizione di terzi contro pagamento o persino gratuitamente.
Tutti gli operatori economici, sui quali ricade l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità relativa alla partita di prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante (ai sensi dell’articolo 7, comma 4, d.m. 23 gennaio 2012), garantiscono colui che riceve la partita, in ordine ai requisiti di sostenibilità del bioliquido, con le conseguenze che da tali requisiti discendono, in termini di incentivabilità della produzione di energia. Pertanto la data della dichiarazione deve essere compatibile con tale obbligo.
Nel caso di specie, il TAR Lazio ha rigettato un ricorso presentato da una società titolare di un impianto termoelettrico contro il provvedimento del GSE che, a seguito di un procedimento di controllo, ha disposto la decadenza dagli incentivi e dunque il recupero dei Certificati Verdi rilasciati poiché l’ultimo fornitore dell’olio vegetale utilizzato nell’impianto in oggetto, pur svolgendo le funzioni di operatore economico, non rispettava i requisiti previsti dal d.m. 23 gennaio 2012.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


