T.A.R. Lombardia, Milano: sugli obblighi relativi all’adozione di comportamenti attivi volti alla tutela dell’ambiente in capo alla curatela fallimentare.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III – sentenza del 5 gennaio 2016, n. 1 – Pres. ed Est. Di Mario.

Ordine di recupero dei rifiuti di una società dichiarata fallita – Diretto ai curatori fallimentari della predetta società – Illegittimo – Salva l’eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità della curatela fallimentare sull’abbandono dei rifiuti.

E’ illegittimo il provvedimento che impone ai curatori fallimentari la presentazione di un piano di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della violazione del divieto di abbandono dei rifiuti di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice dell’ambiente.

La curatela fallimentare non è infatti tenuta, a mero titolo di responsabilità di posizione, all’adozione di particolari comportamenti attivi volti alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti, poiché tali obblighi sono più strettamente correlati alla responsabilità dell’impresa fallita. Ciò a meno che non sia configurabile un’univoca, autonoma e chiara responsabilità dei curatori fallimentari sull’abbandono dei rifiuti.

Nel caso di specie, il T.A.R. Lombardia ha annullato un’ordinanza della Provincia di Pavia nella parte in cui richiedeva ai curatori fallimentari di una società che aveva svolto attività di recupero rifiuti, di presentare un piano di ripristino dell’aerea sulla quale insisteva il relativo impianto.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.

 

 

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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