T.A.R. Umbria – Perugia – Sez. I – Sentenza del 9 dicembre 2021, n. 928 – Pres. Potenza, Rel. Mattei
È conforme all’art. 134, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 la disposizione della lex specialis che “retrodata” la verifica dei requisiti di partecipazione ad un periodo anteriore a quello previsto per la formulazione delle offerte.
Nel caso di specie, il TAR, con riferimento ad una gara per l’acquisizione mediante procedura negoziata a seguito dell’istituzione di un Sistema di Qualificazione del servizio di sostituzione di contatori delle utenze idriche, ha ritenuto che la scelta operata a monte dalla stazione appaltante di prendere a riferimento per la valutazione del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico –organizzativi, il triennio antecedente alla data di richiesta d’iscrizione al sistema, è coerente con i principi di adeguatezza, proporzionalità e par condicio tra gli operatori economici.
Infatti, attraverso l’istituzione di un Sistema di Qualificazione l’ente aggiudicatario realizza un primo accreditamento degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento volto ad assolvere alla finalità di “preselezionare” gli operatori dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico – finanziari e tecnico – organizzativi, i quali potranno essere invitati dalla stazione appaltante alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
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