TAR Lazio: sull’accesso nei confronti delle Regioni ai dati contabili in formato disaggregato, in tema di payback per i dispositivi medici.

Tar Lazio, sede di Roma – Sez. III quater – ordinanza del 4 aprile 2023, n. 5654 –  Pres. Quiligotti, Rel. Lattanzi

In relazione alla Regione Toscana, il TAR del Lazio ha ritenuto inammissibile l’accesso, da parte degli operatori di settore, alla documentazione contabile in formato disaggregato in tema di payback per i dispositivi medici, ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, per verificare il superamento del tetto massimo di spesa. In particolare, il TAR ha ritenuto tali istanze di accesso generiche e aspecifiche, finendo in modo inammissibile, anche per “realizzare una vera e propria cogestione della spesa farmaceutica, non prevista dall’ordinamento settoriale e dalle leggi speciali applicabili”.

Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto che l’unica documentazione consultabile sia quella già pubblicata dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dalle “Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici”, rigettando l’ostensione dei dati contabili in formato disaggregato.

Tale richiesta di accesso, oltre che soffrire di eccessiva genericità, non può oltretutto trovare accoglimento vertendo su documenti e dati non in possesso della Regione Toscana, “in quanto sono evidentemente nella disponibilità di ciascuna Azienda Sanitaria che sulla scorta di tale documentazione ha assunto le determinazioni di competenza che sono state poste alla base del gravato provvedimento regionale”.

Il TAR ha dunque concluso ritenendo che “non può essere ordinata all’Amministrazione l’indicazione precisa degli estremi delle fatture per dispositivi medici a carico delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale per le annualità di riferimento in cui si è registrato il superamento dal tetto massimo di spesa. Le stesse, peraltro, sono in possesso delle ASL e non delle Regioni che si sono adeguate ad atti e documenti preesistenti che sono stati, come tali, recepiti nei decreti impugnati. Da ciò consegue necessariamente che le singole Regioni non potrebbero, in alcun modo, esibire le singole fatture”. 

Il testo dell’ordinanza è consultabile qui.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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