Consiglio di Stato, Sez. III – sentenza del 20 aprile 2015 n. 1992 – Pres. Romeo – Est. Ungari
Giochi e scommesse – libera circolazione dei servizi- autorizzazione rilasciata dallo Stato membro – possibilità di offrire il servizio
La Corte di Giustizia, con la sentenza 12 settembre 2013, ha affermato che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”. Ai sensi dell’articolo 88 del TULPS “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Pertanto, il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, che fa perno sull’articolo 88 del TULPS, non si pone di per sé in contrasto con l’ordinamento comunitario. Il nostro sistema giuridico, infatti, rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del TULPS. La licenza di cui all’articolo 88 non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione.
Nel caso di specie il diniego è motivato sul rilievo secondo cui la società austriaca non rientra tra i soggetti autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
Il testo integrale delle sentenza è disponibile al seguente Link


