Corte Costituzionale – sentenza n.70 del 30 aprile 2015 – Pres. Criscuolo – Est. Sciarra
Previdenza – Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – Esclusione parziale per gli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS – Illegittimità costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». Secondo la Consulta infatti, la disposizione normativa presente nel decreto “Salva Italia” era troppo generica e senza una motivazione idonea a giustificare le esigenze finanziarie non chiaramente evidenziate. Invero la disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 25 dell’art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione, non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica». L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Secondo la Corte risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.
Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma predetta, le cui questioni di legittimità erano state sollevate dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link


