Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza del 5 febbraio 2015 n. 562 – Pres. Numerico – Est. Potenza
Edilizia ed Urbanistica – Permesso di costruire con asservimento – Opponibilità al terzo pur in assenza di trascrizione – Annullamento in autotutela – Legittimità.
Si deve ritenere legittimo il provvedimento di annullamento del Comune nei confronti del permesso di costruire rilasciato alla società poiché, rispetto agli indici edilizi previsti, il progetto si basava sull’utilizzazione di una particella che aveva esaurito la sua capacità edificatoria. Il concetto di asservimento urbanistico per esaurimento della capacità edificatoria opera obiettivamente ed è opponibile anche al terzo acquirente pur in assenza di trascrizione nel vincolo dei registri immobiliari; esso consegue di diritto per il solo effetto del rilascio di legittime concessioni edilizie che determina l’esaurimento della capacità edificatoria stabilita dallo strumento urbanistico. Gli asservimenti opponibili ai terzi non sono, dunque, solo quelli derivanti da atti di consenso con trascrizione indicante le aree asservite. Si tratta di un asservimento giuridico oggettivo tipico del regime conformativo dei suoli, sicché la mancata indicazione di tale effetto nella concessione edilizia o della relativa trascrizione della stessa come di un atto di cessione non possono contrastare l’asservimento urbanistico che si determina in ragione dell’esaurimento della volumetria disponibile, ignorato dall’atto di cessione.
Nel caso di specie, alla società veniva rilasciato il permesso di costruire dal Comune, ma all’interno di tale permesso non risultava il vincolo di asservimento urbanistico. L’amministrazione disponeva l’annullamento d’ufficio del permesso in ragione della opponibilità al terzo acquirente dell’asservimento, seppur in assenza di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.
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