T.A.R. Lazio, Roma: sulla natura e sulla portata dell’autorizzazione unica

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Ter – sentenza del 8 gennaio 2015 n. 212 – Pres. Daniele – Est. di Nezza

Natura e portata dell’autorizzazione unica – Corrispondenza tra titolo abilitativo e soggetto responsabile dell’impianto – Decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti.

 Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 non è consentito il disallineamento tra titolarità del permesso ad esercitare l’impianto e l’assunzione della “responsabilità” ai fini dell’accesso agli incentivi. E’ necessaria, dunque, una piena corrispondenza soggettiva tra destinatario dell’autorizzazione dell’impianto e titolare dell’impresa incentivata che esercita la propria attività mediante l’impianto autorizzato. Il parallelismo tra le attività oggetto del provvedimento autorizzatorio e quelle che individuano l’oggetto della responsabilità (realizzazione ed esercizio) sta ad indicare come i benefici siano riservati ai soggetti cui imputare in termini giuridici la riferibilità dell’iniziativa. Pena la decadenza del soggetto responsabile medesimo dal diritto alle tariffe incentivanti per l’impianto, seppur autorizzato.

Nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del G.S.E., recante la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti, il Tar ha ritenuto che la società ricorrente non risultava autorizzata all’esercizio dell’impianto e, dunque, non autorizzata a ricevere gli incentivi erogati.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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