Consiglio di Stato, Sez. III – Sentenza del 6 marzo 2018 n. 1455 – Pres. Frattini – Est. Calderoni
Appalto di forniture – Accordo Quadro – Contratto normativo – Contratti esecutivi – Durata
L’accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 (ora previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016) concluso tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, è ascrivibile alla categoria dei “contratti normativi” e non dev’essere confuso con i futuri “contratti esecutivi” stipulati tra altri soggetti (singole Amministrazioni diverse dalla stazione appaltante e operatori assegnatari dell’accordo quadro).
Più precisamente, l’accordo quadro costituisce un contratto normativo alle cui condizioni si dovranno adeguare i futuri contratti “esecutivi” (in numero non predeterminabile) che gli assegnatari dei contratti quadro andranno a stipulare con le singole Amministrazioni richiedenti, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione.
L’accordo quadro, dunque, rileva ed esaurisce la propria funzione nella fase genetica dei contratti stipulati in attuazione del medesimo. Da questa distinzione giuridica, ne discende, altresì, anche una precisa distinzione cronologica quanto alla rispettiva validità temporale dei due tipi di accordo.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto da un concorrente in una procedura di gara ristretta finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento.
In particolare, il Giudice amministrativo non ha ritenuto fondata la censura mossa dal concorrente circa una presunta violazione del termine quadriennale di durata dell’accordo quadro (previsto dall’art. 59, comma 9, del D. Lgs. 163/2006) rispetto alla previsione della lex specialis, che nella specie, fissava in cinque anni la durata dei contratti di fornitura emessi sulla base degli atti di adesione.
Ciò sul presupposto secondo cui la durata dei contratti esecutivi ha un rilievo autonomo rispetto alla durata degli accordi quadro, con la conseguenza che una cosa è la durata dell’accordo quadro e altra e diversa cosa è la durata dei contratti esecutivi, senza possibilità alcuna di confusione/commistione tra le due.
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