Corte di Cassazione – Sezioni Unite – ordinanza dell’8 marzo 2018, n. 5788 – Pres. Mammone
Giurisdizione – Contratto pubblico di servizi – Controversia relativa alla fase di esecuzione del contratto – Giurisdizione del giudice ordinario.
In materia di contratti pubblici le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, nella fase esecutiva del contratto, i contraenti, P.A. e privato, si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere di diritti soggettivi ed obblighi giuridici.
Diversamente, nei casi di esercizio di un potere autoritativo pubblico o di scelte discrezionali, quale ad esempio l’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo preliminare alla stipulazione di un contratto, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Nel caso di specie le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a un’azione di risarcimento dei danni proposta da un’impresa appaltatrice nei confronti della P.A. allorché la pretesa oggetto del contendere riguardi le modalità di adempimento del contratto concluso tra le parti, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura, e sia stato lamentato l’inadempimento della P.A. rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, nonché la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.


