Corte Costituzionale – sentenza del 5 novembre 2015, n. 216 – Pres. Criscuolo, Est. de Pretis.
Tutela del legittimo affidamento – ex articolo 3 Costituzione – norme che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici – costituzionalmente illegittime se determinano un regolamento irrazionale degli interessi.
Rientra nell’alveo della discrezionalità legislativa l’introduzione di nuove norme che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche laddove l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti.
Nondimeno, la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell’articolo 3 della Costituzione, impone al legislatore di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto.
Dunque, la legge che intervenga in peius su assetti regolatori precedentemente definiti, dovrà applicare strettamente i principi di ragionevolezza e proporzionalità e, in particolare, operare un attento bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello dei privati interessati.
Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del decreto legge n. 201 del 2011, poiché posto in essere in violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
La suddetta norma, facente parte di un pacchetto di misure adottate per la riduzione del debito pubblico aveva previsto, in maniera del tutto repentina, la prescrizione anticipata del diritto di conversione in euro delle valute in lire che fossero ancora in circolazione, disponendo, altresì, che tali somme fossero riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


