T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III – sentenza del 22 ottobre 2015, n. 12128 – Pres. Daniele, Est. Di Nezza.
Accertamento dell’esistenza del diritto di credito opposto in compensazione – Modalità di soddisfazione della pretesa creditoria – Possono essere conosciuti dal Giudice amministrativo – Annullamento in autotutela – Legittimo se posto in essere per evitare esborsi indebiti di denaro pubblico.
Nell’ambito delle Convenzioni CIP 6/92, è possibile, per il Giudice amministrativo, accertare l’esistenza del diritto di credito opposto in compensazione dal G.S.E., laddove tale modalità di estinzione dell’obbligazione formi oggetto del giudizio che dinanzi a questi si svolge.
Alla domanda di accertamento della pretesa creditoria, potrà seguire un sindacato di merito avente ad oggetto le modalità di soddisfazione di quella pretesa. Così, nel caso in cui venga accertata l’esistenza di obblighi cui le parti sono reciprocamente tenute, potrà darsi luogo a compensazione.
Inoltre, in ordine ai presupposti per l’annullamento in autotutela di cui all’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, non possono esservi deroghe al mantenimento di rapporti contra legem che determinino esborsi indebiti di denaro pubblico. Invero, non è richiesta una specifica e puntuale motivazione ove l’interesse sotteso all’attività di autotutela consista nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo.
Nel caso di specie, il G.S.E. aveva annullato d’ufficio un proprio provvedimento che concedeva alla Società ricorrente una proroga del termine di scadenza della Convenzione Cip 6/92. Il Gestore aveva, di conseguenza, richiesto la restituzione degli importi indebitamente erogati e, quindi, proceduto alla compensazione con gli incentivi derivanti dalla produzione di energia elettrica riconosciuti alla predetta società.
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