Corte Costituzionale: sulla legittimazione a ricorrere in materia di contratti della P.A.

Corte Costituzionale – Sentenza del 22 novembre 2016, n. 245 – Pres. Grossi, Est. Coraggio.

Contratti della P.A. – Impugnazione di bandi di gara – Legittimazione a ricorrere – Sussistenza – Solo per i soggetti partecipanti alla gara.

Conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, l’impresa che non ha preso parte alla gara indetta dalla Stazione appaltante non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di terzi.

Infatti, la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, ai quali si ricollega una posizione sostanziale differenziale meritevole di tutela.

Nondimeno, i bandi di gara devono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione poiché, ai fini della legittimazione a ricorrere, deve essere valutata l’effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati.

Nel caso de quo, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria del 7 novembre 2013, n. 33, per mancata partecipazione dell’impresa ad una gara di trasporto pubblico locale nonché per l’assenza di ipotesi eccezionali di immediata e concreta lesività della procedura di gara che giustificherebbe ex se il ricorso alla giurisdizione amministrativa.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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