Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IX – sentenza del 10 novembre 2016 (causa C-199/15) – Pres. ff. e Rel. Vajda.
Contratti di lavori, servizi e forniture – Gare – Dichiarazioni ex articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – Esistenza di una situazione di irregolarità contributiva – Esclusione.
L’articolo 45 della direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali qualora, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di specie, era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato una sentenza del T.A.R. Lazio che aveva respinto un ricorso presentato da un’impresa, che lamentava l’esclusione da una gara d’appalto per aver reso in sede di presentazione dell’offerta dichiarazioni di regolarità contributiva che, a seguito di certificato acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante, in sede di verifica, risultavano non veritiere in quanto sussisteva una violazione contributiva da parte dell’impresa al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dalla stessa.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link.


