Corte di Cassazione: sull’indennizzo regionale per i danni cagionati da fauna selvatica cacciabile.

Cass. civ. – Sez. III – sentenza del 3 giugno 2026, n. 17632 – Pres. De Stefano, Rel. Fanticini.

Con una innovativa sentenza la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso promosso nell’interesse della Regione Emilia Romagna, si è pronunciata sul riparto di responsabilità dei danni provocati all’interno degli Ambiti territoriali di caccia, nella specie quello di Bologna, rigettando la pretesa di indennizzo di un’azienda agricola, riconosciuta invece dalla Corte d’appello territoriale.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla normativa regionale della Regione Emilia Romagna, da un lato, affermando che l’articolo 17 della legge regionale n. 8/1994 esclude la riferibilità alla Regione di quei danni prodotti da fauna selvatica cacciabile all’interno degli Ambiti territoriali di caccia, dall’altro, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul co. 3 ter del citato articolo. Introdotto successivamente al momento in cui si è verificato il danno patito dall’azienda agricola, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma (la quale esclude espressamente la riferibilità alla Regione dei danni prodotti da fauna selvatica cacciabile all’interno degli Ambiti territoriali di Caccia) ha funzione di interpretazione autentica, poiché essa ribadisce una nozione già desumibile dall’intero articolo 17. In questo senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto il co. 3 ter applicabile anche ai casi anteriori alla sua entrata in vigore.

La particolare novità della questione ha permesso alla Corte di Cassazione di esprimere il seguente nuovo principio di diritto, chiarendo che “l’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricorrenza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposizione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali tipologie faunistiche; conseguentemente – in forza del comma 3-ter dell’art. 17 (introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022), da qualificare come norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giudizi pendenti – non possono essere indennizzati, tramite il fondo regionale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia”.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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