La Regione Emilia Romagna ha ottenuto l’accoglimento del proprio ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha sancito il principio per cui l’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricorrenza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposizione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali tipologie faunistiche; conseguentemente, in forza del comma 3-ter dell’art. 17, da qualificare come norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giudizi pendenti, non possono essere indennizzati, tramite il fondo regionale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia.
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