Con sentenze nn. 5639 e 5642 del 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio (sez. III- ter) ha rigettato i ricorsi presentati dal Parco Eolico di San Vito s.r.l. e FW Turna s.r.l., collocati in posizioni non utili nella graduatoria degli impianti eolici on shore redatta dal GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A. nell’ambito di una procedura d’asta per l’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti a norma del D.M. 23 giugno 2016. In relazione a tale procedura, il GSE aveva applicato, inter alia, il criterio di priorità di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), del d.m. 23 giugno 2016 (possesso del rating di legalità pari ad almeno due “stellette”) che il Giudice amministrativo ha riconosciuto essere legittimo anche quando attribuito nei confronti di quelle imprese, di nuova costituzione, le quali risultino operare quale continuazione di organismi in possesso di tutti i requisiti necessari.
Gli Avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola hanno ottenuto due pronunce favorevoli dal TAR, il quale, aderendo alle tesi del GSE e dell’AGCM, considera “soddisfatto il requisito dell’iscrizione biennale pure nelle ipotesi di subentro, da parte di un nuovo soggetto, nella titolarità di un’azienda preesistente già iscritta, attraverso i necessari meccanismi di conferimento aziendale o di modificazione societaria”. Il TAR propone un’interpretazione della questione che miri a valorizzare la ratio dell’istituto del meccanismo di rating, sostenendo un approccio più sostanziale al fine di scongiurare possibili applicazioni distorsive, quali sapienti operazioni di costituzione e/o scioglimento di strutture societarie.


