Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 19598 del 18 settembre 2020, Pres. Travaglino, Est. Lamorgese.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza di rinvio hanno sollevato questione di pregiudizialità comunitaria alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per stabilire l’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione diretto a denunciare un vizio della sentenza impugnata del Consiglio di Stato che abbia violato il diritto dell’Unione Europea.
Al riguardo, in giurisprudenza, si sostiene che un motivo di tal genere non sarebbe configurabile come motivo “inerente alla giurisdizione”, ma, in ipotesi, come ordinaria ipotesi di violazione di legge non censurabile con ricorso per cassazione e ciò indipendentemente dalla tipologia e gravità della violazione denunciata e, dunque, non più rimediabile, come statuito dalla Sezioni Unite (16 maggio 2019, n. 13243) che hanno aderito alla sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6.
Secondo una diversa prospettiva, invece, a cui hanno aderito le Sezioni Unite che hanno, infatti, rimesso la questione di rinvio alla Corte di Giustizia, la violazione del diritto dell’Unione Europea da parte del Consiglio di Stato in un momento in cui essa era ancora rimediabile – tramite il rinvio pregiudiziale – è configurabile come questione “inerente alla giurisdizione” e, dunque, censurabile come motivo di ricorso per cassazione.
Ciò, in quanto, secondo tale orientamento il giudice nazionale che faccia applicazione di normative nazionali che risultino incompatibili con le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili nella controversia, esercita un potere giurisdizionale di cui è radicalmente privo, ravvisandosi un caso tipico di difetto assoluto di giurisdizione. Poiché, diversamente dalla sentenza affetta da semplice violazione di legge in fattispecie regolate dal diritto nazionale, ove la erronea applicazione di legge è pur sempre riferibile a un organo giurisdizionale che è emanazione della sovranità dello Stato, nelle controversie disciplinate dal diritto UE lo Stato ha rinunciato all’esercizio della propria sovranità, la quale è esercitata, seppur tramite i giudici nazionali, dall’Unione Europea.
Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link.


