T.A.R. Lazio, Roma: sulla posizione della società cessionaria del credito rispetto all’obbligazione restituoria che scaturisce dal provvedimento di decadenza dagli incentivi disposto dal Gestore nei confronti della società cedente.

TAR Lazio – Roma, sez. III-ter, sentenza del 25 maggio 2020 n. 5455 – Pres. De Gennaro, Est. Traina

Procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. 28/2011 – Provvedimento di decadenza e restituzione degli incentivi – Posizione della società cessionaria del credito derivante dall’ammissione della società cedente alle tariffe incentivanti – Obbligazione restitutoria

Il TAR ha stabilito che la società cessionaria del credito non può ritenersi terza rispetto all’obbligazione restitutoria che deriva dal provvedimento di decadenza dagli incentivi disposto dal GSE nei confronti della società cedente.
Invero, gli importi percepiti dalla società cessionaria del credito derivano, in ogni caso, dal rapporto di natura pubblicistica – GSE/società cedente – in esecuzione del quale sono stati erogati.
Pertanto, la decadenza dalle tariffe incentivanti, conseguenti dal rapporto instauratosi a seguito di ammissione alle stesse della società cedente, e la relativa obbligazione restitutoria non può non incidere anche sul contratto di cessione del credito.
Sul punto, secondo la giurisprudenza civile “in caso di cessione degli incentivi GSE ad un terzo soggetto il relativo credito non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso di innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici” (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 14653/2017).
Neppure può trovare accoglimento la tesi – paventata dalla ricorrente – secondo cui la convenzione stipulata tra il GSE e la società cedente avrebbe natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, così che dovrebbe, nei confronti della cessionaria, trovare applicazione la previsione dell’art. 1458 comma 2 c.c. secondo cui “La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione”.
Il Tar Lazio ha sostenuto che “Il rapporto di incentivazione è, infatti, fondato sul provvedimento ammnistrativo di ammissione così che la convenzione stipulata dal GSE con il titolare dell’impianto, benché normativamente qualificata “contratto di diritto privato” (cfr. art. 24 comma II lettera d) del d.lgs. n. 28/2011), ha invero natura di “contratto accessivo” al primo (in tal senso, TAR Lazio, III Ter, 11 novembre 2015 n. 12812; 9 novembre 2015 n. 12583, nonché Corte cost., sent. n. 16 del 2017 secondo cui i detti contratti costituiscono “strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche”) e non gode, pertanto, rispetto allo stesso di alcuna autonomia, essendo finalizzato esclusivamente a regolamentare le obbligazioni delle parti”.
Pertanto, il provvedimento di decadenza non può che travolgere la convenzione stipulata tra il GSE e la società cedente.
In definitiva è stato ritenuto che la pretesa restitutoria non possa che ritenersi estesa al soggetto, seppur cessionario, che ha percepito il contributo, non avendo la cessione del credito configurazione autonoma rispetto al rapporto giuridico principale intercorso tra il GSE e la cedente.
Ne consegue la legittimità del provvedimento del GSE con cui ha disposto il recupero delle somme indebitamente erogate.

Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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