TAR Lazio – Roma, sentenza del 7 maggio 2025, n. 8733. Pres. M.C. Quiligotti; Est. L. Gizzi.
Il TAR Lazio – Roma ha rigettato il ricorso promosso da Società operanti nel settore medico-sanitario, afferenti alla legittimità dell’istituto del pay-back sui dispostivi medici previsto dal legislatore nazionale con l’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015 (per come modificato dal d.l. n. 115 del 2022) e alla legittimità dei procedimenti amministrativi regionali.
In particolar modo, il TAR Lazio – Roma ha ritenuto legittima la normativa nazionale anche per come novellata dal d.l. n. 115 del 2022 che ha dato avvia al piano di ripiano, richiamando la posizione già espressa sul punto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. Sul punto, il TAR Lazio ha ribadito che l’istituto risponde ad una esigenza “solidaristica”, non introduce un tributo retroattivo, non si pone in rotta di collisione con il diritto di proprietà, neppure a livello sovra-nazionale, né con il principio personalistico.
Parimenti, il TAR ha Lazio – Roma ha ritenuto legittimo l’iter procedimentale e provvedimentale seguito dalle Regioni, ritenendo che le stesse hanno esercitato non un potere libero, riservato al legislatore, quanto un potere strettamente vincolato alle previsioni normative statali e alle linee guida ministeriali. Il TAR Lazio – Roma ha così posto il seguente principio di diritto, secondo cui, in ambito di pay-back sui dispostivi medici, “l’attività delle regioni non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto si riduce ad un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa”, oltre che essere un’attività “interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e finanche nelle modalità procedurali”, con conseguente legittimità, nel caso di specie, della medesima.
Il TAR ha dunque rigettato il ricorso avversario nonché tutti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente, evidenziando inoltre, per quanto afferisce ad una diversa quantificazione del pay-back, la carenza della giurisdizione amministrativa, assumendo rilievo, come detto, un’attività amministrativa vincolata e non discrezionale.
