TAR Lazio – Sez. III-ter – sentenza del 14 marzo 2025, n. 5350 – Pres. Tuccillo, Rel. La Malfa Ribolla.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso promosso da un operatore contro il GSE per l’annullamento del provvedimento di esclusione dai benefici previsti dal D.M. Ambiente 22 dicembre 2023, n. 436, recante le modalità di concessione dei contributi PNRR destinati ad incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola (c.d. impianti agrivoltaici).
Nella vicenda in esame la questione si è attestata sulla corretta interpretazione da fornire all’art. 5, co. 4 del D.M. n. 436/2023, nella parte in cui prevede che in sede di presentazione della richiesta di ammissione agli incentivi è concesso agli operatori di fornire, in luogo della PAS ovvero dell’autorizzazione unica, la “valutazione di impatto ambientale”.
La ricorrente, che in sede di presentazione della domanda aveva prodotto la “verifica di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale” (c.d. screening), sosteneva che tale provvedimento era sufficiente ad integrare la condizione imposta dall’art. 5, co. 4.
Ciò in quanto il procedimento di screening era – a suo giudizio – da ritenere equiparabile alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’art. 5, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il TAR ha invece ritenuto di non aderire a tale impostazione, evidenziando che la locuzione “valutazione di impatto ambientale” consente di escludere dal suo novero il provvedimento di screening, atteso che i due istituti (VIA e screening) sono distinti e disciplinati in maniera significativamente diversa dagli artt. 19 e 23 del D.Lgs. n. 152/2006. La natura eccezionale della disposizione, chiaramente desumibile dal fatto che la regola è pur sempre costituita dalla documentazione del titolo abilitativo (PAS o autorizzazione unica), impedisce pertanto di farne un’applicazione estensiva o tale da ricomprendervi lo screening.
Il TAR ha poi valorizzato l’interpretazione teleologica del richiamato art. 5, co. 4 del D.M. n. 436/2023, evidenziando che la disposizione in commento è finalizzata a scongiurare che progetti privi dei necessari titoli di legittimazione accedano ad incentivi finanziati nell’ambito del PNRR, respingendo pertanto il ricorso.
