Tribunale di Milano – Sez. XI – Sentenza del 7 novembre 2022, n. 23610
Il Tribunale di Milano ha disapplicato l’art. 6 del Dl. n. 511 del 1988 che aveva istituito un’addizionale accise sull’energia elettrica a carico dei fornitori di energia e con gettito a favore dei Comuni e delle Province.
Invero, il Tribunale, aderendo all’ orientamento di legittimità della Corte di Cassazione, ha ribadito che “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al DL n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E.”.
In particolare, i prodotti di cui al paragrafo 1 della predetta direttiva, tra i quali rientra anche l’energia elettrica, possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.
In riferimento a tali principi, il Tribunale di Milano ha ritenuto l’accisa sull’energia elettrica del 2010 “priva di finalità specifica” e, in quanto tale, in insanabile contrasto con i principi eurounitairi.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto l’obbligo del fornitore energetico (nel caso di specie Sorgenia) di restituire quanto indebitamente percepito a titolo di accisa non più dovuta, affermando la facoltà di quest’ultimo di poter agire solo ex post nei confronti dello Stato.
