Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – sentenza del 23 novembre 2015, n. 10 – Pres. Virgilio, Est. Russo.
Contratti di lavori, servizi e forniture – Offerte – Contrasto marginale fra prezzo indicato in cifre e in lettere – Per garantire la par condicio fra gli operatori economici – Prevale il prezzo dell’offerta espresso in lettere.
L’intera normativa del settore dei contratti della pubblica amministrazione è primariamente volta alla tutela della concorrenza fra gli operatori.
L’articolo 119, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, ai sensi del quale “il prezzo complessivo e il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”, risponde pienamente alla suddetta ratio ed è, dunque, applicabile nel caso in cui, in sede di esame delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, vi sia una discordanza marginale fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere.
L’ambito di applicazione dell’articolo 72 del r.d. n. 827 del 1924, che indica come criterio dirimente quello della “indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione”, è circoscritto invece ai contratti pubblici c.d. passivi, come la locazione o la vendita, rispetto ai quali l’interesse primario è quello della massimizzazione degli introiti per l’Erario.
Infine, nella differente ipotesi di errore materiale facilmente riconoscibile in maniera diretta ed univoca (c.d. errore macroscopico), la commissione aggiudicatrice potrà emendarlo, conferendo priorità all’effettivo valore dell’offerta.
Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso presentato da una Società che lamentava la mancata aggiudicazione di un contratto di lavori a causa dell’applicazione, da parte della commissione aggiudicatrice, del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere ai sensi dell’articolo 119, comma 2, D.P.R n. 207 del 2010, a fronte di un’offerta nella quale il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere era marginalmente incongruente.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguentelink.


