C.G.A. Sicilia: è illegittima la revoca dei contributi concessi ad un’azienda laddove, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore agevolato, non ha potuto utilizzare i beni agevolati senza mai distrarli dal proprio uso.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale – Sentenza del 13 giugno 2019, n. 550 – Pres. De Nictolis, Rel. Verde

Revoca dei contributi pubblici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del D.M. n. 320/2000 – Casi di revoca tipizzati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 – Provvedimento di revoca fondato su un’interpretazione estensiva – Illegittimità

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha chiarito che i casi di revoca dei contributi pubblici di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del D.M. n. 320/2000 sono tipici ed espressamente individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, ossia “Qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all’intervento”. L’ articolo 12, comma 3, lettera b), del D.M. n. 320/2000, letto in combinato disposto con la predetta fonte primaria cui ha dato attuazione, non è, quindi, passibile d’interpretazione estensiva e, di conseguenza, l’espressione “distolte dall’uso previsto” ivi contenuta non può avere un significato autonomo che prescinde dal riferimento all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

Nel caso oggetto di giudizio il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità della revoca dei contributi disposta dal MISE nei confronti di un’azienda vitivinicola che, a causa della crisi che ha colpito il settore in Sicilia a seguito del suo avvio, non ha potuto utilizzare i beni agevolati senza mai distrarli dal proprio uso. Ciò proprio in quanto il provvedimento adottato è stato ritenuto basato su un’ipotesi di revoca non prevista dalla fonte primaria e consistente nella “illegittima assimilazione tra mancato utilizzo e distrazione dall’uso”.

 

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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