Consiglio di Stato: sui criteri di priorità per l’ammissione ai meccanismi pubblici di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 26 ottobre 2020 n. 6520 – Pres. Poli, Est. D’Angelo

Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico – DM 23 giugno 2016 – Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro informatico – Definizione dei criteri di priorità

Il DM 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, ha disciplinato le modalità di ammissione ai meccanismi pubblici di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

In particolare, l’art. 9 del citato DM ha demandato al GSE la pubblicazione di un bando per l’iscrizione degli operatori all’apposito registro informatico e il successivo art. 10, invece, ha fissato i requisiti e le modalità per la richiesta di iscrizione al registro ed i relativi criteri di selezione.

Il DM ha stabilito dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei registri e delle aste, i quali tengono conto anche dell’anteriorità dei titoli autorizzativi/concessori, in modo da favorire la selezione dei progetti quanto più prossimi alla realizzazione.

In specie, il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado del TAR del Lazio, ha respinto le censure degli appellanti secondo cui la definizione dei criteri di priorità di formazione delle graduatorie avrebbe comportato una disparità di trattamento tra gli operatori in ragione delle non omogenee normative regionali in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Ciò, sul presupposto che in alcune regioni il titolo autorizzativo, che normalmente viene rilasciato solo a valle del rilascio della concessione per gli usi idroelettrici, può essere assentito prima del conseguimento del titolo concessorio, con conseguente disparità tra gli operatori nel godimento del criterio di priorità dell’anteriorità del titolo autorizzativo, previsto per la formazione della graduatoria dei registri dall’art. 10, comma 3, lett. g) del citato DM.

Invero, come argomentato in sentenza dal Consiglio di Stato, “ai fini dell’applicazione del criterio di priorità in questione, la data rilevante è quella in cui l’Amministrazione competente ha rilasciato l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, e quindi l’atto sostanzialmente idoneo a garantire l’effettivo avvio in produzione dell’impianto richiedente l’accesso al beneficio economico, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento di volta in volta preso in considerazione, essendo indifferente che nella specie si tratti di autorizzazione o di denuncia inizio attività (DIA) o di un permesso di costruire, assumendo rilievo unicamente la data di conclusione favorevole dell’iter amministrativo che abilita la costruzione e l’esercizio dell’impianto”.

D’altra parte, il medesimo principio è esplicitato anche nelle procedure applicative GSE al DM 23 giugno 2016, nella parte in cui prevedono che: “Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l’amministrazione competente ha rilasciato l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica. Nell’ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per esempio, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all’Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011)”.

Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link.

 

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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