Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza del 10 dicembre 2015, n. 5625 – Pres. Patroni Griffi, Est. Lopilato.
Annullamento in autotutela – Ex articolo 21-nonies legge n. 241 del 1990 – Valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati del provvedimento – Rilevanza del tempo dall’adozione del provvedimento illegittimo.
Fra i presupposti dell’annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo figura, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati del provvedimento.
Tale valutazione e la correlata motivazione dovranno essere particolarmente puntuali nel caso in cui sia intercorso un intervallo di tempo significativo dall’adozione del provvedimento annullato.
A tal fine viene in rilievo, laddove non applicabile ratione temporis almeno ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti, l’articolo 21-nonies, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge n. 133 del 2014 e dall’articolo 6 della legge n. 124 del 2015, ai sensi del quale il potere di annullamento in autotutela può essere legittimamente esercitato entro “diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici”.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado dichiarante l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di due concessioni edilizie in sanatoria, che era stato adottato da Roma Capitale dopo tredici anni dal rilascio del condono e ventinove anni dalla presentazione della relativa domanda.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente a,
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