Consiglio di Stato: sulla maggiorazione della tariffa incentivante negli impianti su serre

Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza del 3 marzo 2015 n. 1108 – Pres. Patroni Griffi – Est. De Felice.

Impianti su serre – Moduli fotovoltaici – Elemento costruttivo del manufatto – Maggiorazione tariffa incentivante.

E’ negato il riconoscimento della maggiorazione tariffaria spettante a impianti installati su serre, quando i moduli fotovoltaici non costituiscano l’elemento costruttivo delle superfici del manufatto. Infatti, per ottenere la tariffa maggiorata rispetto ad altri “impianti fotovoltaici” è necessario che, per le serre, i pannelli fotovoltaici, oltre la funzione di produzione di energia elettrica, costituiscano l’elemento costruttivo del manufatto. Invero, l’art. 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 prevede, al fine della qualificazione dell’impianto, specifiche modalità di copertura che debbono essere integralmente rispettate per poter beneficiare della maggiorazione di incentivo richiesta e prevede che sia serra fotovoltaica quella nella quale “i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”. La ratio della premialità maggiore è dovuta al fatto che le coperture delle serre siano affidate a moduli fotovoltaici che svolgano una doppia funzione e cioè di copertura del fabbricato agricolo e di produzione di energia elettrica, secondo una logica di integrazione architettonica totale i cui pannelli fotovoltaici rappresentino parte imprescindibile della costruzione.

Nel caso di specie all’appellante è stato negato il riconoscimento della maggiorazione tariffaria per l’impianto fotovoltaico, poiché la copertura del manufatto in questione è costituita da una lamiera grecata, su cui poggiano i moduli fotovoltaici, i quali né coprono l’intero manufatto né sono elemento costruttivo di quest’ultimo, essendo collocati al di sopra dell’effettiva copertura.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente Link

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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