Consiglio di Stato: sulla omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali con la p.a. nelle gare pubbliche.

Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza del 18 gennaio 2016, n. 122 – Pres. Caringella – Est. Atzeni.

Appalto di servizi – Omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali disposte da altre p.a. – Esclusione dell’operatore economico dalla gara ex articolo 38, lett. f), del Codice dei contratti pubblici – Legittima.

È legittima l’esclusione dell’operatore economico da una gara nel caso in cui questi abbia omesso di dichiarare di esser stato destinatario di un provvedimento di risoluzione di un contratto pubblico per negligenza o malafede nell’esecuzione del medesimo, ancorché la risoluzione sia stata disposta da una stazione appaltante differente rispetto a quella che ha indetto la procedura di affidamento in questione.

L’articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti pubblici è, infatti, espressione dei principi di lealtà e affidabilità contrattuale che devono informare i rapporti degli operatori economici con la stazione appaltante. Essi, invero, consentono di affermare che ogni stazione appaltante deve poter essere informata di eventuali condotte lesive degli stessi poste in essere dagli operatori economici.

In tal modo, la stazione appaltante potrà disporre di tutte le informazioni necessarie a formare in maniera compiuta la propria volontà in ordine all’affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un suo contratto.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale proposto da una Società che concorreva per l’affidamento di un servizio di vigilanza e sorveglianza armata, nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che le mancate dichiarazioni della Società ricorrente non fossero rilevanti ai fini della valutazione della sua professionalità.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguentelink.

Studio Legale Fidanzia Gigliola
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