Consiglio di Stato – Sez. VI – sentenza dell’8 luglio 2015 n. 3401 – Pres. Severini, Est. Castriota Scanderbeg.
Energia elettrica – esenzione dall’obbligo di acquisto di certificati verdi – equipollenza tra attestazioni sul mix energetico e garanzie di origine – non sussiste – legittimità sanzione irrogata dall’AEEGSI
Per non incorrere in sanzioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, l’impresa che importa o produce energia elettrica può ottenere l’esenzione dall’obbligo di immettere in rete un certo quantitativo (variabile di anno in anno) di energia “pulita”, ex art. 11 d.lgs. n. 79 del 1999, solo acquistando dal GSE un corrispondente numero di certificati verdi ovvero acquistando certificati di origine rilasciati da altre Autorità nazionali in ambito UE che attestino l’origine da fonte rinnovabile dell’energia prodotta, in misura utile a soddisfare la quota percentuale di legge.
Infatti, le garanzie di origine (a differenza delle attestazioni sul mix energetico) individuano l’impresa che ha prodotto l’energia da fonte rinnovabile, la natura della fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energetica, la sua ubicazione ed ogni altro elemento utile ad individuare la fonte energetica e a consentire ogni controllo sull’effettiva produzione dello stock energetico prodotto e commercializzato.
Nel caso di specie è stata confermata la legittimità di una sanzione irrogata ad un’impresa che sosteneva la surrogabilità delle garanzie delle garanzie di origine (di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 387 del 2003) con le attestazioni sul mix energetico rilasciate dalla borsa francese e in possesso della medesima impresa all’epoca dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguentelink.


